L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i provvedimenti attuativi n. 185820/2011 (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e n. 185825/2011 (modalità di applicazione del regime contabile agevolato), stabilendo le regole per l’applicazione del nuovo regime dei minimi e delle regole per gli ex minimi.
A quali adempimenti saranno sottoposti i ‘vecchi contribuenti minimi’?
Coloro i quali non potranno rientrare nel nuovo regime contabile per mancanza di requisiti non potranno usufruire del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, le cui regole sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820.
Il successivo adempimento, il n. 185825, contiene le indicazioni per gli ‘ex minimi’ che potranno usufruire comunque di semplificazioni contabili.
I contribuenti saranno esonerati:
- dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap e Iva, nonché dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili (su richiesta del Fisco dovranno però essere in grado di fornire i dati in forma ordinata e sistematica);
- dal pagamento di liquidazioni e versamenti periodici (e acconto annuale) dell’Iva;
- dalla presentazione della dichiarazione Irap.
E’ stato confermato che saranno applicati gli studi di settore.
Accedono a questo regime sempificato coloro che avevano optato per il regime ordinario oppure per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive.
Rientri nel regime contabile degli ‘ex minimi’?
gli ex minimi devono fare qualche comunicazione per adottare
il regime agevolato a loro dedicato?
Grazie cordiali saluti
I minimi che non hanno i nuovi requisiti per rientrare nel nuovo regime rientrano naturalmente nel regime contabile semplificato a meno che non vogliano optare direttamente per il regime ordinario, in questo caso l’opzione vale per almeno un triennio e si comunica con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta effettuata.
ciao fabio, una domanda per chiarire, sull’iva.
riporti che: “dal pagamento di liquidazioni e versamenti periodici (e acconto annuale) dell’Iva;”
ma la liquidazione annuale rimane? se ci fosse la liquidazione periodica sarebbe per noi un vantaggio, più che uno svantaggio, invece che versarla tutta insieme a fine anno, ma mi rendo conto che è molto personale come opinione
La liquidazione annuale (e la dichiarazione IVA) rimarrà, come avviene per chi ha aderito al regime delle nuove iniziative produttive. In effetti poteva essere vantaggioso avere sottomano i conti periodici…
visto che (purtroppo) diventero’ un ex-minimo e, per ora, non chiudo la partita IVA, nelle fatture che faro’ dal 1° Gennaio che dicitura dovro’ indicare? Ovviamente dovra’ essere diversa da quella usata fino ad oggi…
Grazie
Non si fa riferimento a diciture particolari per gli ‘ex minimi’. Si compilerà la fattura nel modo usuale (es. per i professionisti) compensi + rivalsa contributi previdenziali, IVA al 21% sul totale, si sottrae il 20% di ritenuta se si fattura a titolari di partita Iva. Questo 20% di ritenuta si calcola sui compensi più rivalsa Inps per chi è iscritto alla Gestione Separata, si calcola solo sui compensi per chi è iscritto a Casse obbligatorie (periti industriali, medici, geometri, avvocati).
Cordiali saluti
Mi scuso se il quesito è stato già posto ma vorrei sapere:
minimo nel 2011 emette fattura entro dicembre ma incassa
nel 2012 in regime ex minimi
Quale deve essere il trattamento contabile e fiscale(IVA?)
dell’operazione?
Grazie e cordiali saluti
anch’io ho questo problema … da quanto ho capito, occorre fare una nota di credito per le fatture 2011 non incassate e rifare le fatture a gennaio … un bel vantaggio sorattutto per i clienti che possono ritardare i pagamenti, solo carta inutile per noi oltre al fatto che così nel 2012 si rischia di andare oltre il limite dei 30.000 di ricavi (la cassa del 2011 + la competenza del 2012) !
Comprendo molto bene i problemi dei professionisti. Purtroppo non sono state pubblicate note operative quindi permane questa situazione.
piccolo aggiornamento: mi sono confrontato con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Firenze il quale mi ha suggerito di non fare praticamente nulla in quanto, anche sulla base del comma 112 art.1 della legge 244 finanziaria del 2007, non vi sono disposizioni in tal senso: le fatture emesse nel 2011, anche se ancora non pagate, mantengono infatti la loro validità ai fini Iva e non devono pertanto essere riemesse, mentre dal punto di vista irpef rientreranno ovviamente nella contabilità 2012.
La ringrazio di aver condiviso con noi il confronto. Buon lavoro e cordiali saluti
Buongiorno.
Sono un ex contribuente al minimo; essendo titolare di una pensione, per l’ anno 2012 dovrò cumulare il reddito del lavoro con la pensione stessa?
grazie.
E’ corretto, non vi sarà tassazione sostitutiva dell’Irpef per gli ex minimi quindi vi sarà il cumulo tra la pensione e il reddito da lavoro autonomo. Cordiali saluti
Un paio di chiarimenti..
Sono avvocato, 36 anni.
titolare di partita iva dal 2006.
dal 2008 nel regime dei minimi. Se non ho capito male, a decorrere dal 1 gennaio 2012 sono nel regime c.d. agevolato degli ex minimi (salvo opzione per il regime ordinario con relativa dicitura da indicare in fattura).
Il pagamento iva è annuale?
Inoltre: fatturando principalmente ad altro studio legale, associazione professionale titolare a sua volta di partita iva, devo continuare ad inserire la ritenuta d’acconto del 20% che lo studio è tenuto a versare a mio favore?
Un’altra domanda ancora: il regime attuale degli ex minimi ha una durata? vale a dire, ci sono requisiti anagrafici e di reddito per la permanenza nel regime?
grazie
silvia
Avendo aperto la partita Iva prima del 31 dicembre 2007, rientra nel regime contabile semplificato degli ex minimi e potrà rimanervi finché avrà tutti quelli che erano i requisiti ante riforma del regime. La liquidazione è annuale e continuerà a subire le ritenute d’acconto per le sue fatture. Buon lavoro
una domanda, per cortesia,
ero contribuente minimo, oggi 2012 finirò tra gli “ex minimi” agevolati,
la mia unica fonte di reddito è il lavoro e con il regime dei minimi non potevo mettere in detrazione le spese mediche e le spese universitarie,
potrò farlo con questo regime “ex minimi” agevolati ? o è una detrazione ammessa solo nel regime orinario?
grazie mille
Dovrebbe essere possibile. Al momento non sono previste tassazioni sostitutive dell’Irpef per il regime semplificato degli ‘ex minimi’ quindi dovrebbero valere le deduzioni e le detrazioni ‘ordinarie’.
Vengo da una mattinata infernale, nella quale mi hanno sbattuto da un impiegato all’altro dell’agenzia entrate, caf vari, cna… e nessuno che mi abbia saputo dire in quale regime – da questo mese – io mi troverò.
Ho una partita Iva da oltre 20 anni, che mi serve esclusivamente per lavoro a contratto “co co pro”, e sempre con la stessa società da 12 anni.
Nel 2007 optai per i “minimi”, visto che da quella data il mio stipendio annuo è di 8.400 euro Lordi.
Da dicembre 2011 ho avuto un piccolo aumento ( a 12.900 euro/anno Lordi), e da gennaio – mi pare di capire – non rientrerò nei “minimi”.
La domanda è: sarò nel regime “ex-minimi” oppure “super minimi” (ma cos’è?) oppure in quello agevolato o ordinario?
Quali caratteristiche devono avere i vari regimi?
Grazie, soprattutto per la sua disponibilità.
Avendo aperto la partita Iva prima del 31 dicembre 2007 non potrà aderire al nuovo regime dei minimi. Se però continua ad avere quelli che erano i requisiti richiesti dai cosiddetti ‘vecchi minimi’ transita automaticamente in un regime ‘residuale’ che prevede semplificazioni contabili ma purtroppo l’applicazione degli studi di settore. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non si fa specifico riferimento alla tassazione da applicare quindi si ritiene che l’imposta sul reddito sarà l’Irpef (più le addizionali). Cordiali saluti
Le chiedo aiuto … ne ho un bisogno urgentissimo.
Il reddito per l’accesso al regime del minimi (il regime che per moltissimi dal prossimo anno di fatto sparira’) e’ di 30.000 euro: e’ un reddito LORDO oppure al NETTO di spese e contributi previdenziali obbligatori …. Ho paura di aver fatto una *****(evitate, grazie) spaventosa nel 2009!!!!!
Grazie
Per i minimi valeva il principio di cassa. Doveva determinare il reddito come:
Ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta
meno
Spese sostenute nel periodo d’imposta.