Il 3 luglio Equitalia ha comunicato variazioni in atto inerenti i pignoramenti di immobili. Tali attività dovranno essere sospese se non ricorrono i casi previsti dal Dl 69 del 2013.
Cosa cambierà?
In attesa dei dovuti chiarimenti, si può anticipare che se il debitore possiede un unico immobile in cui ha la residenza, quest’abitazione non potrà mai essere espropriata. La norma si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale ma non vale però per gli immobili di lusso.
La legge precedente prevedeva la possibilità pignorare qualsiasi immobile se il debito del contribuente superava i 20.000 euro. Questo limite è stato portato a 120.000 euro e vale per i casi diversi da quello che ho qui citato dell’unica abitazione a disposizione del soggetto.
Equitalia ha invitato gli operatori a sospendere tutte le operazioni di pignoramento che fossero in essere e per le quali non fosse avvenuta la vendita degli immobili, resta da capire quindi se la legge sarà retroattiva. Bisogna specificare che comunque non cambia nulla riguardo l’ipoteca, che può essere iscritta anche per l’abitazione principale se il debito supera i 20.000 euro.
La rateazione del debito
Il Dl prevede cambiamenti anche per la richiesta di rateazione dei debiti. Se il contribuente dimostra di essere in una situazione di oggettiva difficoltà legata alla congiuntura economica, può chiedere il pagamento fino a 120 rate invece delle 72 attuali. Per questa novità però bisognerà aspettare ancora il decreto attuativo della Commissione Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto.
Entra già in vigore invece il cambiamento inerente il mancato pagamento delle rate. Se prima la rateazione decadeva nel momento in cui non venivano pagate due rate consecutive, ora invece deve avvenire il mancato pagamento di otto rate complessive.
Espropriazione di beni strumentali
Cosa cambia in tema di pignoramento di beni strumentali di imprese e/o professionisti? E’ possibile espropriare un quinto del valore dei beni ma solo se gli altri beni posseduti non hanno coperto il debito.
Ultimi commenti