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Definitivamente abrogata la ritenuta sui bonifici esteri. La disposizione è contenuta nell’articolo 4 del decreto Irpef del governo Renzi.

La ritenuta sui bonifici esteri

La ritenuta sui bonifici esteri era prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto legge n. 167/90 (modificato dalla Legge 97/2013). L’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato un provvedimento, il n. 151663 del 2013, in cui erano spiegate le modalità d’attuazione. Consulta il mio articolo al riguardo: Ritenuta del 20% sui bonifici esteri.

La norma prevedeva che dal 1 febbraio le banche dovessero trattenere una ritenuta del 20% sui bonifici dall’estero per i redditi di capitale o redditi provenienti da attività estere di natura finanziaria destinati a persone fisiche.

Queste ritenute venivano scorporate dagli importi dei bonifici automaticamente quindi i contribuenti avevano l’obbligo di comunicare preventivamente agli istituti di credito i bonifici non rientranti nelle casistiche sui quali non doveva essere prelevata la ritenuta.

La sospensione della ritenuta

Il 19 febbraio è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui si descriveva come, su richiesta del  Ministro dell’Economia e delle Finanze, era assunto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la sospensione  dell’operatività della ritenuta del 20% sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata  automaticamente dagli intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 2013/24663 secondo il quale le ritenute dovevano essere applicate ai bonifici esteri a decorrere dal 1 luglio 2014.

La definitiva abrogazione

Con il decreto Renzi si cancella definitivamente la norma che complicava inutilmente l’operatività sulle transazioni esteri semplificando la  vita agli intermediari e ai contribuenti.

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