Oggi scade il termine per il versamento dell’acconto Iva 2012, un anticipo del versamento totale dell’imposta sul valore aggiunto per quest’annualità.
I metodi di calcolo
Esistono tre metodi di calcolo per l’acconto, che possono portare a risultati differenti:
– il metodo storico si basa infatti sul versamento dell’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente. Per i contribuenti mensili l’acconto Iva da versare risulterà quindi dall’88% della liquidazione Iva del mese di dicembre 2011;
– il metodo previsionale si basa sulla stima delle operazioni effettuate nell’ultimo periodo di liquidazione annuale del 2012, questo metodo può essere utilizzato se si stima una contrazione degli affari rispetto all’anno precedente. In questo l’importo calcolato dovrà essere pari all’88% dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva, pena sanzioni pecuniarie. Ricordo infatti che nella dichiarazione Iva l’acconto dovuto viene esposto nel rigo VH13 e si deve indicare il metodo prescelto;
– il metodo analitico prevede il calcolo dell’acconto basato sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre, calcolate dal 1 ottobre per i contribuenti trimestrali e dal 1 dicembre per i mensili, In questo caso si versa il 100% dell’imposta così ottenuta.
L’acconto Iva, dovuto solo se di importo superiore ad euro 103,29, si versa tramite F24 con i seguenti codici tributo:
- 6013, per i contribuenti che si avvalgono del regime di liquidazione mensile;
- 6035, per i contribuenti che si avvalgono del regime di liquidazione trimestrale (non si deve aggiungere l’1% di maggiorazione a titolo di interessi).
Chi non è tenuto al versamento dell’acconto Iva?
- Contribuenti mensili che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre;
- contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
- i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza l’obbligo al pagamento dell’imposta;
- contribuenti che hanno chiuso l’annualità precedente con un credito di imposta risultante dalla liquidazione IVA periodica;
- contribuenti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive;
- contribuenti minimi.
Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Si può applicare il ravvedimento operoso, applicando i seguenti codici tributo:
- 8904, per la sanzione;
- 1991, per gli interessi legali.
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