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Il regolamento UE n. 1407/2013 ha introdotto la nuova disciplina di aiuti in regime de minimis iniziata il 1 gennaio 2014 e che durerà fino al 31 dicembre 2020.

Gi aiuti in regime de minimis

Gli aiuti in regime de minimis sono finanziamenti statali sotto forma di finanziamenti agevolati, di finanziamenti a fondo perduto, di garanzie dirette ed indirette, agevolazioni fiscali e crediti d’imposta che non superano l’importo complessivo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. La soglia massima di finanziamento nel caso di imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada invece è ridotto a 100.000 euro.

L’importo complessivo deve essere valutato di anno in anno. Se all’impresa che già ha avuto aiuti viene concesso un altro finanziamento in de minimis bisogna tener conto dell’importo complessivo erogato dell’anno corrente e dei due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti possono essere concessi alleimprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Se un’impresa opera in più campi, alcuni dei quali rientranti in questo elenco, gli aiuti verranno concessi solo per le attività che non sono escluse dal regime di applicazione del de minimis. Le imprese dovranno adeguatamente tener separate le contabilità e distinti i costi delle attività soggette e non soggette ad agevolazioni.

Possono richiedere le agevolazioni anche l’insieme di imprese che hanno almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

 

In questo caso le imprese facenti parte del gruppo verranno considerate come ‘impresa unica‘ e come singola impresa beneficiaria in caso di erogazione di aiuti in de minimis. La soglia sarà quindi di 200.000 euro (o 100.000 euro per le imprese nel settore trasporti), non verranno erogati più finanziamenti.

Casi particolari

Nelle ipotesi di fusioni e acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti a favore della nuova unica impresa o dell’impresa acquirente superino la soglia massima di aiuto si tiene conto degli aiuti de minimis precedentemente concessi a tutte le imprese partecipanti prima della fusione. Gli aiuti concessi prima della fusione o acquisizione restano comunque legittimi.

In caso di scissioni invece l’importo degli aiuti concessi prima della scissione sono assegnati all’impresa che ne ha fruito che, in linea di principio, è considerata l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è attribuito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data della scissione.

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