Da oggi, 1° ottobre 2011, l’emissione di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha per oggetto imposte dirette, IVA ed Irap dall’anno d’imposta 2007 in poi non vedrà l’emissione della successiva cartella di pagamento.
Si specifica che la mancata emissione della cartella si riferisce solo alle imposte suddette e per gli anni d’imposta succitati, mentre nulla cambierà per la riscossione di altre imposte (es. all’avviso di accertamento Ici emesso dal Comune seguirà cartella).
Il termine dell’esecutività degli atti decorre trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso, se il contribuente non adempie al pagamento di quanto richiesto, dopo ulteriori 30 giorni l’Agenzia delle Entrate delega l’agente della riscossione a procedere al recupero delle somme dovute.
Si fa presente che la legge n.106/2011 ha introdotto importanti novità in materia di esecuzione forzata da parte dell’agente di riscossione. Si riassumono i punti principali:
1. Obbligo di comunicazione preventiva: l’Agente della riscossione deve avvisare il contribuente almeno trenta giorni prima di procedere all’iscrizione ipotecaria.
2. Soglie quantitative: si può iscrivere ipoteca solo per crediti superiori a 8.000 euro ma tale è elevata a 20.000 euro se si tratta di abitazione principale di proprietà del debitore e il credito è contestato in giudizio o ancora contestabile.
3. Sospensione dell’esecuzione: la legge ha previsto la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti. Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.L’istanza di sospensione formulata dal contribuente in sede di giudizio dinanzi alle commissioni tributarie deve comunque essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione.
4. Riscossione delle entrate comunali: dal 1 gennaio 2012 saranno gli stessi Comuni a procedere alla riscossione delle loro entrate tributarie e patrimoniali.
5. Le spese di cancellazione del fermo veicolo: in caso di cancellazione del fermo amministrativo, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.
Qui il link alla pagina delle note operative dell’Agenzia delle Entrate
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