A partire dall’anno 2012 vi sarà l’aumento di un punto percentuale della contribuzione alla Gestione Separata I.N.P.S., (art. 2, comma 26, L. 335/95) che interesserà tutti i soggetti tenuti all’obbligo del versamento
contributivo, per applicazione dell’art. 22 comma 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012).
Vi sarà l’aumento sia dell’aliquota del 26% che quella del 17% e l’aumento dovrà applicarsi ai contributi calcolati sui compensi corrisposti a partire dal primo gennaio 2012 anche se relativi a periodi precedenti.
Resta invariato l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).
L’aliquota contributiva assistenziale ammonta allo 0,72%.
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