Con la circolare 45/E del 12 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha apportato ulteriori chiarimenti in circa la variazione IVA dal 20 al 21%, in vigore dal 17 settembre 2011.
In merito alla correzione di eventuali errori commessi, la circolare chiarisce che se nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.
Si fa presente quindi che non vi saranno sanzioni se alle usuali scadenze periodiche si verserà l’imposta maggiorata in base al ricalcolo al 21%.
La regolarizzazione può avvenire senza sanzioni
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile:
- entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre;
- entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione:
- entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre;
- ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Per versare le imposte maggiorate si utilizzano i codici tributo relativi alle liquidazioni di riferimento,
Contribuenti mensili:
- 6001 relativo al mese di gennaio;
- 6002 relativo al mese di febbraio;
- 6003 relativo al mese di marzo;
- 6004 relativo al mese di aprile;
- 6005 relativo al mese di maggio;
- 6006 relativo al mese di giugno;
- 6007 relativo al mese di luglio;
- 6008 relativo al mese di agosto;
- 6009 relativo al mese di settembre;
- 6010 relativo al mese di ottobre;
- 6011 relativo al mese di novembre;
- 6012 relativo al mese di dicembre;
- 6013 relativo al versamento acconto Iva di dicembre.
Per i contribuenti trimestrali, i codici tributo sono:
- 6031 relativo al primo trimestre;
- 6032 relativo al secondo trimestre;
- 6033 relativo al terzo trimestre;
- 6034 relativo al quarto trimestre;
- 6035 relativo al versamento Iva in acconto.
aumentate degli interessi nel caso in cui vi sia stato un ritardo nel versamento delle imposte rispetto alle scadenze ordinarie.
Leggi la circolare dell’Agenzia delle Entrate
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