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Cambio di residenza in tempo realeIl Decreto Legge n.5 del 2012 (convertito nella Legge n. 35) ha previsto una diminuzione dei tempi necessari per  ottenere il cambio di residenza, l’annotazione dei cambi di composizione delle famiglie e l’annotazione dei cambi di  abitazione.

L’Amministrazione dovrà infatti provvedere alla registrazione della dichiarazione inerente il cambio nel termine di due  giorni lavorativi.
Ecco il testo:

Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono  verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Nella modulistica e’ inserito il richiamo alle sanzioni previste dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita’ di cui all’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le  iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono  dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il  termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto e’  emerso alla competente autorita’ di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente  articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi’ che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione  resa o inviata ai sensi del comma 2 non e’ stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto  1990, n. 241, con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto  dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi  dell’articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie,  qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della  posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32,  primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione  delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni  alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

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