Con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate precisa le modalità operative per sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, quindi dal 6 luglio 2011.
Possono ricorrere a questa modalità i titolari di partita IVA che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività anche se obbligati. Basterà versare l’importo richiesto senza dover successivamente presentare copia del versamento all’Agenzia o inviare il modello di cessazione attività.
Per poter beneficiare della sanatoria, il contribuente non deve però aver esercitato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, che deve essere indicato nel modello di pagamento. Chi non adempie a tale obbligo, vedrà la partita Iva chiusa d’ufficio dall’Agenzia e la sanzione potrà aumentare fino al tetto di 2065,00 euro.
La sanatoria è partita dal 6 luglio con il DL 98/11 e terminerà il 4 ottobre 2011.
Risoluzione n. 93/E – Agenzia delle Entrate
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