L’Agenzia delle Entrate ad inizio agosto ha pubblicato una circolare che ritengo sia molto interessante. La circolare, il cui oggetto è ‘Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative’ propone soluzioni in caso di insufficienti versamenti delle tasse.
Riporto una considerazione che potete leggere nella circolare e che determina un cambiamento rilevante. Si parla di applicazione della maggiorazione dello 0,40% in caso di differimento dei termini di pagamento delle imposte. Come sanno ormai tutti, esiste la possibilità di pagare le imposte entro il primo termine di scadenza (mettiamo il 16 giugno) oppure 30 giorni dopo applicando la maggiorazione suddetta.
Come sanno invece gli addetti ai lavori, non esiste un codice tributo apposito per il versamento dello 0,40% in più in caso di differimento del pagamento ma si deve pagare tutto insieme. Ebbene, cosa accadeva se il contribuente pagava meno imposte del dovuto?
L’Agenzia delle Entrate considerava il tributo come ‘tardivo‘ e calcolava le sanzioni (seguendo l’esempio precedente) dal 16 giugno, senza contemplare la possibilità che il contribuente avesse correttamente calcolato lo 0,40% di un versamento semplicemente ‘insufficiente‘ rispetto a quanto doveva pagare originariamente.
La tesi dell’Avvocatura generale dello Stato
“ (…) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell’importo non versato, come disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo (…)”.
Esempio
Il signor Rossi deve versare un saldo di 2000,00 euro al 16 giugno e decide di differire il pagamento al 16 luglio.
Deve pagare quindi 2008,00 euro ma non avendo liquidità versa effettivamente la metà più lo 0,40% quindi 1004,00. La posizione dell’Agenzia delle Entrate era di sanzionare il contribuente calcolando il tardivo versamento dalla mancata scadenza del 16 giugno, anche se il signor Rossi aveva anche applicato correttamente lo 0,40% per il differimento dei termini in più al versamento, seppur minore al dovuto.
In seguito ai chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate sanzionerà il signor Rossi solo per la differenza tra i 2008,00 euro da versare ed i 1004,00 pagati applicando la sanzione del 30% (più interessi) solo ai 1004,00 non versati.
Uteriori considerazioni
Vorrei sottolineare un punto riscontrabile nel paragrafo ‘2. Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti’: ‘… Poiché i criteri di determinazione di quanto dovuti o in presenza di versamenti carenti, secondo le precisazioni sopra fornite, potranno essere applicati in via automatizzata solo a seguito della modifica delle procedure informatiche del controllo automatizzato dei versamenti, in attesa dei necessari adeguamenti, gli uffici applicheranno i suddetti criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati.
Gli stessi uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l’importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite.‘
In pratica, stanno aggiornando le procedure informatiche con le nuove specifiche, quindi in caso di comunicazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate, verificate bene se rientrate nelle casistiche esposte nella Circolare così da comunicare le variazioni agli uffici.
Buon lavoro!
0
Ultimi commenti