Con l’art. 21, DL n. 78/2010, è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero €
3.600 (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ai quesiti sullo spesometro con particolare attenzione ai criteri per l’individuazione delle operazioni rilevanti e alle modalità di trasmissione telematica dei dati.
Le risposte ai quesiti – Leggi il documento dell’Agenzia
Tra i chiarimenti proposti vi sono i sono i seguenti:
- i corrispettivi Snai rientrano tra le operazioni rilevanti, devono quindi essere comunicati i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento, le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi e i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto;
- nessun obbligo di comunicazione per le operazioni sopra i 3.000 euro se queste sono state effettuate in ambito comunitario (esistono i modelli Intra ed il sistema Vies);
- i contribuenti minimi devono effettuare l’operazione se si verifica la fuoriuscita dal regime semplificato, invece il soggetto passivo Iva che riceve una fattura (di importo rilevante) da un contribuente minimo è comunque tenuto a comunicare l’operazione;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (banche, assicurazioni, eccetera) sono in ogni caso obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia;
- in caso di fattura differita, riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all’importo della fattura stessa e non della singola operazione documentata da Ddt o in altro modo;
- in caso di fattura cointestata, l’operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”;
- in caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello incassato, quindi al netto dello sconto;
- se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa (cessione di beni e prestazione di servizi) che determinano un valore complessivo superiore alla soglia, la fattura va comunicata con riferimento al totale, indicando come “tipologia della operazione” la causale di quella prevalente (“1” cessione di beni, “2” prestazione di servizi).
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione a breve il software di compilazione che si aggiungerà al software di controllo già disponibile.
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è disponibile il programma di controllo?
Ancora no, sarà disponibile a breve, almeno nelle intenzioni dell’Agenzia delle Entrate