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Comunicazione dati Iva 2012Entro mercoledì 29 febbraio 2012 si dovrà inviare la Comunicazione dati Iva inerente l’anno d’imposta 2011.

Questo adempimento ha lo scopo di raccogliere i dati ai fini Iva per il calcolo degli importi che ciascuno Stato membro della Comunità Europea deve versare al bilancio comunitario.
Sostanzialmente si riporta nel modello l‘indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche per  determinare l’Iva a debito o a credito, senza tener conto di eventuali operazioni di rettifica o conguaglio.

La Comunicazione si presenta esclusivamente in via telematica. Non essendo una vera e propria dichiarazione, si deve dire che le sanzioni applicabili in caso di omissione non sono quelle relative all’omessa o infedele dichiarazione ma si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati. Non è prevista l’integrazione e la rettifica di un modello già presentato. La Comunicazione dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2016.

Chi è obbligato a presentare la comunicazione?
In generale tutti i soggetti titolari di partita Iva esercenti attività d’impresa o di  arti e professioni anche se non hanno effettuato operazioni imponibili.

Chi è esonerato?

  • Le persone fisiche con volume d’affari per l’anno 2011 non superiore a 25.000 euro;
  • i soggetti che presentano la dichiarazione Iva autonoma;
  • i soggetti che nel 2011 si trovano nel regime dei minimi;
  • i soggetti che hanno effettuato nel 2011 solo operazioni esenti Iva art. 10;
  • i produttori agricoli esonerati con volume affari inferiore ai 7.000 euro;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • gli Enti pubblici;
  • i soggetti non residenti nella Ue;
  • i soggetti con detrazione  Iva forfettaria ex art. 74;
  • l’imprenditore individuale con affitto di unica azienda;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea che esercitano attività di e-commerce e che hanno effettuato servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta;
  • i soggetti domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato Ue;
  • le Associazioni sportive che applicano la legge 398-91.

Chi esercita più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, deve presentare un’unica comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate.

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