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Nel contenzioso tributario è stato introdotto, già con il D.L. 98/2011, il contributo unificato, ossia un tributo da pagare quando si deve proporre un ricorso. Vi sono state delle correzioni di alcuni aspetti con la manovra di Ferragosto, la legge 148/2011.

Il tributo è commisurato all’importo della controversia, si parte da un minimo di 30,00 euro se il valore è inferiore ad euro 2582,28 fino ad un importo del tributo pari ad euro 1500,00 per valori superiori ai 200.000,00 euro. Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminabile, si paga l’importo fisso di euro 120,00.

Sono le segreterie delle Commissioni che hanno l’obbligo di riscuotere il contributo ma anche di erogare le sanzioni in caso di mancato pagamento. Le stesse vanno dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Le segreterie sono tenute a notificare al debitore l’invito al pagamento del tributo entro 30 giorni dal deposito della sentenza.  Trascorsi i 30 giorni dalla ricezione della notifica e passati altri 10 giorni di tempo per il deposito della ricevuta di pagamento del contributo unificato, gli uffici iscrivono a ruolo la sanzione.

Le amministrazioni pubbliche possono pagare il contributo prenotandolo a debito e la somma deve essere recuperata se la controparte viene condannata a pagare le spese processuali.

Se i versamenti eccedono quanto dovuto si hanno due anni di tempo dal giorno in cui è stato effettuato il versamento per chiedere il rimborso.

Si fornisce il link alla circolare del Dipartimento delle Finanze con le indicazioni:  Circolare 1/DF

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