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Da forfettino a minimo è possibile?Dal 1 gennaio 2012 è stato introdotto un nuovo regime, il cosidetto regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovo regime dei minimi).
Questo nuovo regime prevede nuovi requisiti che si affiancano a quelli richiesti per il regime fiscale precedente, il che ha portato alla fuoriuscita di molti contribuenti (cosiddetti ‘ex minimi’) per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa.

Confronta gli articoli: Regole per il nuovo regime dei minimiEx minimo dal 2012. Cosa devo fare?

Può un contribuente che ha optato per il regime delle nuove iniziative produttive rientrare nel nuovo regime dei minimi?.
Secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2011, se in possesso dei requisiti, può entrare fra i nuovi minimi dal 2012 anche chi ha intrapreso l’attività dal 2008 adottando un regime Iva ordinario (contabilità semplificata o ordinaria). Il provvedimento chiarisce che in questi casi il regime dei minimi può essere adottato ‘per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio’, partendo da quello di inizio dell’attività, ovvero ‘non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età’. Se era stata effettuata l’opzione per la contabilità semplificata o ordinaria, per sfuggire al regime dei minimi, “resta fermo il vincolo triennale” di permanenza obbligatoria.

La possibilità di scegliere il nuovo regime dei minimi è stata concessa anche ai soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive. Nello specifico, i soggetti che hanno iniziato una nuova attività in data successiva al 31 dicembre 2007 usufruendo del regime delle nuove iniziative produttive ‘possono accedere al regime fiscale di vantaggio ‘per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età’.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato la necessità di effettuare una formale revoca del precedente regime mediante presentazione di un modello di variazione dati per rendere noto al Fisco della decisione intrapresa, questo adempimento doveva essere effettuato entro 30 giorni dall’inizio dell’anno (e quindi l’inizio del nuovo regime).

Al momento non è stato reso noto dall’Agenzia se possa essere possibile optare (scaduti i termini di presentazione
dell’opzione di revoca) per il nuovo regime anche mediante il cosiddetto comportamento concludente, quindi con la tenuta della contabilità e modalità di fatturazione secondo il diverso regime contabile prescelto.

Osserviamo futuri sviluppi.

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