Con nota n. 255658 del 27 dicembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito gli importi dovuti per i diritti camerali 2012.
Il diritto camerale è il tributo dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di appartenenza. Le imprese che esercitano l’attività anche tramite unità locali sono tenute a pagare il tributo per ciascuna unità locale, tributo che è commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo (20% di quello dovuto per la sede principale) e un tetto massimo (pari a 200 euro).
Le unità locali di imprese con sede principale all’estero versano per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale, un diritto in misura fissa (pari a 110 euro). Le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto in misura fissa (pari a 110 euro).
Per il 2012 gli importi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente, il diritto deve essere versato entro il 18 giugno mediante F24 indicando il codice tributo 3850.
Le ditte individuali che si iscrivono per la prima volta nel 2012 devono versare i diritti fissi (88 euro) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione.
Le imprese invece sono tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato (200 euro) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo per le società semplici agricole.
Le nuove unità locali di imprese che già risultano iscritte nel registro sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% degli importi sopra indicati.
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