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Iva per cassaCambio di rotta per l’applicazione dell’Iva per cassa. Il nuovo limite di fatturato passa da 200.000 a 2 milioni di euro.

Cos’è l’Iva per cassa?

Dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 marzo 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del  27 aprile 2009):

Art. 1.
Volume d’affari dei soggetti ammessi all’esigibilita’ differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono  nell’esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di    inizio di attivita’, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a duecentomila euro, l’imposta sul valore  aggiunto diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il  decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del  decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi  speciali di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ne’ a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che  assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 reca l’annotazione che si tratta di  operazione con imposta ad esigibilita’ differita, con l’indicazione dell’art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente  al momento in cui e’ superato il limite di duecentomila euro di volume d’affari.

I soggetti che rientrano nei limiti di fatturato citati nell’articolo hanno la facoltà di inserire in ogni fattura (bisogna infatti specificarlo per ogni operazione) di voler applicare l’Iva per cassa, aggiungendo la dicitura: “Operazione ad esigibilità  differita, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

In questo modo il contribuente verserà l’Iva solamente quando riceverà il compenso dal committente, a meno che non passi un anno dall’effettuazione dell’operazione ed in tal caso bisognerà necessariamente versare l’imposta. Il committente viceversa il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al  momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Cosa è cambiato?

[warning_box]Ecco lo stralcio del dossier della Camera inerente le modifiche al regime dell’Iva per cassa (leggi qui il documento completo).

ARTICOLO 32-bis

Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Le modifiche[49] inseriscono l’articolo 32-bis con il quale viene introdotta la facoltà di applicare il regime IVA per cassa in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con volume d’affari fino a 2 milioni di euro. In particolare, si dispone:

    • per i soggetti che esercitano l’opzione, la liquidazione dell’IVA (relativa agli acquisti e alle vendite) è effettuata con riferimento alla data del pagamento del corrispettivo;
    • rimane ferma, per gli altri soggetti, la detrazione dell’IVA sulla fattura di acquisto indipendentemente dal momento del pagamento;
    • l’imposta è comunque esigibile dopo un anno, salvo il caso in cui il cessionario o il committente siano stati assoggettati a procedure concorsuali.

Contestualmente, si abroga l’art. 7 del decreto legge n. 185/2008 ai sensi del quale il regime IVA per cassa è consentito per i soggetti con volume d’affari fino a 200 mila euro.

Il limite di fatturato è aumentato a due milioni di euro, rimanendol’esigibilità al momento del pagamento dei  corrispettivi  da parte dei committenti. Questi ultimi potranno però ‘scaricare’ l’Iva già dal momento di effettuazione dell’operazione commerciale anche se non hanno pagato quanto pattuito. Rimane il termine di un anno dopo il quale l’imposta deve essere comunque pagata.[/warning_box]

Sorge un dubbio: i committenti che ora potranno detrarre subito l’Iva indipendentemente dal pagamento ai fornitori  saranno invogliati a pagare con maggiore celerità? Ai posteri l’ardua sentenza…

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