L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 16 marzo 2012, ha stabilito che agli ex minimi si applicano gli studi di settore.
Ecco la parte del testo in cui l’Agenzia delle Entrate risponde circa i dubbi sull’applicabilità degli studi di settore ai contribuenti in regime contabile di cui all’articolo 27, comma 3, del DL 98 del 2011 (regime degli ex minimi):
“R. Si fa presente che a tali soggetti si applicano gli studi di settore in fase di accertamento, non rilevando nell’ordinamento una disposizione che lo escluda.
Ovviamente, si rendono applicabili anche a tali tipologie di soggetti le cause di esclusione e di inapplicabilità previste per la generalità dei contribuenti che esercitano un’attività soggetta agli studi di settore.
Occorre tuttavia evidenziare che la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 potrebbe configurare anche una situazione di marginalità economica, secondo le caratteristiche esplicitate nelle circolari n. 31/E e n. 38/E del 2007 (scarsi beni strumentali, volumi d’affari ridotti,etc.).
Al riguardo, si ricorda che, nei confronti dei soggetti “marginali”, i documenti di prassi citati hanno richiamato l’attenzione degli uffici sul fatto che “la ragionevole certezza che il particolare strumento accertativo possa portare a distorsioni applicative deve comportare, in linea generale, l’adozione della massima cautela nel relativo utilizzo, privilegiando, ove il controllo sia comunque ritenuto opportuno, modalità istruttorie diverse”.
L’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di citare le condizioni di marginalità economica della propria attività lavorativa per escluderla dagli studi, ovviamente con le dovute cautele, potendosi ravvisare un utilizzo distorto di questo strumento per evitare le sanzioni.
Quali sono queste condizioni per cui si può parlare di marginalità economica dell’attività economica?
Sono in condizioni di marginalità economica i contribuenti che “non gestiscono l’attività imprenditoriale secondo logiche di mercato, ponendosi conseguentemente al di fuori del principio di normalità che sottende l’intero impianto metodologico degli studi di settore”.
L’insieme di fattori da cui può risultare la condizione di marginalità economica sono:
- limiti dimensionali e organizzativi per la struttura di impresa;
- arretratezza / inadeguatezza delle infrastrutture strumentali e assenza d’investimenti anche legati alla promozione dell’attività;
- assenza di spese per servizi esterni (non esternalizzazione delle fasi di lavorazione e di produzione);
- modalità organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di rete (assenza di rapporti di franchising, affiliazione ovvero associazione a gruppi d’acquisto);
- ridotta articolazione del processo produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato;
- limiti del mercato di riferimento (ampiezza territoriale e tipologia di clientela);
- scarsa competitività dei prodotti / servizi erogati e/o non sufficiente capacità produttiva;
- debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento;
- età avanzata del titolare;
- localizzazione territoriale (geografica e di contesto produttivo).
Parte di questi fattori sono riconducibili alle caratteristiche dei contribuenti minimi che per questo motivo vengono esonerati dagli studi di settore.
Vi terrò aggiornati sulle novità in materia.
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