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Regime degli ex minimiColoro i quali non potranno usufruire del nuovo regime agevolato per i minimi transiteranno automaticamente nel regime ‘residuale‘ previsto per gli ex minimi.

La permanenza in questo particolare regime dipende dal mantenimento di quelli che erano i requisiti dei cosiddetti ‘vecchi minimi’, il cui regime contabile finirà il 31 di questo mese. Di conseguenza, coloro che sforeranno il tetto dei 30.000,00 euro di ricavi/compensi nell’anno di imposta oppure avranno acquistato beni strumentali per un valore eccedente i 15.000,00 euro nel triennio precedente non potranno più usufruire del regime degli ex minimi e dovranno aderire al regime ordinario (una precisazione: i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate parlano solo di regime ordinario ma si ritiene che si possa usufruire naturalmente anche del regime semplificato).

Si può optare direttamente per il regime ordinario, in questo caso la preferenza deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta e vale per almeno un triennio.

Il regime degli ex minimi prevede l’esonero dalla tenuta dei libri contabili. La qual cosa comporta notevoli semplificazioni ma non toglie che sia necessario tenere traccia delle movimentazioni per poter calcolare agevolmente costi e ricavi relativi all’attività svolta, soprattutto in questo caso perché bisogna rilevare l’Iva a credito o a debito per effettuare, come previsto dalla normativa, la dichiarazione annuale ed il calcolo dell’imposta da versare.

Quella dell’Iva infatti è una delle novità salienti del regime degli ex minimi. La fattura dovrà riportare anche il valore dell’imposta.

Un esempio (documento emesso nei confronti di titolare di partita Iva) per un professionista iscritto alla Gestione Separata Inps può essere:

Compenso € 1.000,00

Rivalsa Inps 4% € 40,00

Totale € 1.040,00

IVA 21% € 218,40

Totale fattura € 1258,40

Rit.Acc. 20% € 208,00

Netto a pagare € 1050,40

Mi è stato posto il quesito inerente il caso in cui la fattura di un minimo non sia pagata quest’anno (2011) ma venga pagata nel 2012, anno in cui il contribuente diventa ‘ex minimo’. Si deve ricordare che il regime dei minimi prevede espressamente il regime di cassa, quindi si devono conteggiare solo le movimentazioni (negative o positive) che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’anno di riferimento.

…’è previsto che nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime
dei minimi ad un periodo d’imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e
le spese sostenute, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti
al regime dei minimi, non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi. Allo stesso
modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di
vigenza del regime, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d’imposta
(perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria) dovranno assumere
rilevanza nei periodi d’imposta successivi’…

Questo significa che la mancanza del pagamento della fattura non permette il conteggio della stessa tra i ricavi dell’anno di emissione che si andranno ad aggiungere all’anno successivo, questo non vale però ai fini Iva.

Un altro cambiamento riguarda l’applicazione degli studi di settore. Ci si aspetta qualche indicazione in merito dall’Amministrazione finanziaria, perché, come detto più volte, è impensabile l’analogia della media dei ricavi del settore di appartenenza con i ricavi di un contribuente che per previsione normativa doveva necessariamente rientrare in alcuni paramentri ben definiti (30.000,00 euro). Esistono casi in cui si può avere la disapplicazione degli studi di settore per attività marginali, a questa ipotesi si rifanno alcuni per giustificare i minori ricavi di chi era un contribuente minimo.

Un ulteriore aspetto molto importante riguarda la tassazione. Per gli ex minimi non sono previste tassazioni sostitutive dell’Irpef e delle addizionali ma si possono far valere comunque le deduzioni sul reddito dei contributi previdenziali e ci si può avvalere delle detrazioni per lavoro autonomo. Sui redditi si possono far valere poi altre detrazioni per spese mediche, veterinarie, universitarie, del mutuo, ristrutturazioni ecc.

Leggi il mio articolo al riguardo.

Gli ex minimi sono esonerati dal pagamento dell’Irap.

Rientri anche tu nel regime residuale?

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