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Con il nuovo anno sono state apportate alcune modifiche alle norme che regolano la fatturazione delle operazioni, riportate nel DPR 633/72. Vediamo insieme quali articoli del decreto sono stati modificati.

Art.13 c.4, Base imponibile – La base imponibile nel caso di operazioni in valuta estera viene determinata computando la valuta con il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, nel caso sia omessa l’indicazione in fattura, con il cambio del giorno di emissione della fattura. In mancanza di quest’altro dato si fa riferimento alla quotazione del giorno antecedente più vicino.

Art.17 c.2 e c.5, Soggetti passivi – Viene confermato il principio che gli obblighi di fatturazione nel caso di operazioni effettuate nel territorio per soggetti ivi stabiliti effettuate da soggetti non residenti ricadono sui cessionari o committenti. Nel caso di cessioni di beni e servizi la fattura dovrà contenere la dicitura ‘inversione contabile‘.

Art.20 c.1 Volume d’affari – Non concorrono alla determinazione del volume d’affari i passaggi di beni tra attività separate e le cessioni di beni ammortizzabili. Dal 2013 rientrano invece le prestazioni di servizi di cui all’art. 7 ter resi a soggetti stabiliti in altro Paese UE ma non ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale.

Art.21 commi da 1 a 6, Fatturazione delle operazioni – La fattura elettronica è quella emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico, il suo ricorso è subordinato all’accettazione da chi riceve tale tipologia di fattura.

Il contenuto minimo della fattura è così disciplinato:

  • data di emissione del documento;
  • numero progressivo che la indentifichi in modo univoco (leggi il mio articolo al riguardo);
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e cessionario/committente, del rappresentante fiscale, e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita Iva del cedente o prestatore;
  • numero di partita Iva del cessionario o committente. Nel caso in cui si tratti di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, si deve indicare il numero di identificazione Iva attribuito nel Paese di stabilimento. Se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, deve essere riportare il codice fiscale dello stesso.
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti ai beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono di cui all’art.15, co.1, n.2) del DPR n.633/72;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono.

 

Il comma 4 dell’art. 21 è stato variato con le seguenti indicazioni:
– nel caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
– per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all’imposta si sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72 la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– per le prestazioni di servizi di cui all’art.6, co.6, primo periodo del DPR n.633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Annotazioni da riporare sulle fatture

Le fatture dovranno necessariamente indicare riportare delle specifiche annotazioni in base alla tipologia di operazione che è stata posta in essere:

  • operazione non soggetta – per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall’applicazione dell’Iva, a norma dell’art.7-bis, co.1 del DPR n.633/72;
  • operazione non imponibile – per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt.8, 8-bis, 9 e 38- quater, del Decreto Iva);
  • operazione esente – con riferimento a quelle di cui all’art.10 del DPR n.633/72, ad eccezione di quelle indicate al n.6) della medesima  disposizione;
  • regime del margine – beni usati, regime del margine – oggetti d’arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione – con riferimento ai casi di cui al D.L. n. 41/95
  • regime del margine – agenzie di viaggio – per le operazioni soggette alla disciplina dell’art.74-ter del DPR n.633/72.

 

Modifiche all’art. 21 del DPR n. 633/72

Sono state aggiunte nuove disposizioni all’articolo 21 del DPR n.633/72 secondo le quali i  i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono obbligati ad emettere fattura anche quando pongono in essere le operazioni non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies:

  1. per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art.10, nn.1)-4) e 9), del DPR n.633/72, effettuate nei  confronti di un soggetto passivo debitore dell’importa in un altro Stato comunitario si dovrà apporre nelle fatture la dicitura ‘inversione contabile’, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento;
  2. per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea si dovrà aggiungere la dicitura ‘operazione non soggetta’ e l’eventuale fonte normativa.
  3. Le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l’annotazione ‘autofatturazione‘.

 

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