Cambiano le regole per assolvere l’Iva relativa alle prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi europei. La nuova legge Comunitaria italiana si allinea a quanto previsto a livello europeo, per dare attuazione alle direttive n. 69/2009 e n. 162/2009.
I committenti nazionali avranno da oggi l’obbligo di integrare la fattura estera con l’imposta relativa, fino a ieri infatti il contribuente poteva anche scegliere di autofatturare la prestazione.
La Legge Comunitaria ha previsto l’obbligo di integrazione ha previsto quanto segue: “all’articolo 17, secondo comma del DPR 633/72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 (fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni”.
Da oggi cambiano anche le regole per individuare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi individuate nell’art. 7 ter. Sia le prestazioni rese da un soggetto passivo UE a un soggetto passivo dello Stato che le prestazioni rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito in Italia, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Se le prestazioni sono di carattere periodico o continuativo si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi.
La Legge Comunitaria prevede l’aggiunta di un ulteriore comma all’articolo 6 del DPR 633/72 che dispone quanto segue: “In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime”.
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