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Circolare Regime dei minimiLa Circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2012 ha chiarito delle questioni irrisolte che interessano i contribuenti che hanno aderito o vogliono intraprendere una nuova attività optando per il ‘nuovo’ regime dei minimi.

La persona che vuole iniziare una nuova attività e che ha tutti i requisiti previsti per aderire al nuovo regime dei minimi comunica l’opzione barrando il quadro B della dichiarazione di inizio attività (l’Agenzia ha di recente variato il modello AA9, leggi qui).

L’opzione vale anche per quanti hanno usato il modello di dichiarazione inizio attività precedente  (AA9/10).

Cosa deve fare invece una persona che ha iniziato l’attività all’inizio del 2012 ma non ha comunicato l’opzione?

Il Fisco ha espressamente previsto che: ‘A causa delle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro sessanta giorni dall’emanazione della presente circolare, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.

Vi raccomando però di verificare attentamente se avete tutti i requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi per non incorrere in problemi futuri in caso di controlli.

Per lo stesso motivo, tutti coloro che hanno già emesso fatture addebitando l’Iva ai clienti possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, emettere una nota di variazione per correggere l’errore.

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