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[frame_left]https://www.studiomicera.it/wp-content/uploads/2011/07/ade.gif[/frame_left]Le norme previste dal fisco prevedono scadenze improrogabili per il pagamento delle tasse e conseguenti sanzioni in caso si ritardi nel pagamento delle stesse anche solo per un giorno di ritardo.

Nella manovra finanziaria di quest’anno è stato già previsto un nuovo tipo di ravvedimento (cosiddetto veloce) per chi si ‘ravvede’ e paga tasse e sanzioni entro 15 giorni dalla scadenza originaria. In questi giorni,  stante anche ciò che ha stabilito la Commissione Regionale Tributaria di Roma (sentenza riguardante l’Associazione sportiva Roma Calcio) si è stabilito che può essere omesso il pagamento delle sanzioni se il ritardo è dovuto a ‘cause di forza’ maggiore non imputabili direttamente al contribuente (cfr. Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione XVI, sentenza 13/06).

Alle cause di forza maggiore si è aggiunta anche la ‘temporanea mancanza di liquidità’ che può essere attribuita alla crisi economica, come ha riportato la sentenza di Cassazione n. 29616/2011, dove si è stabilito che ad un imprenditore che non aveva pagato i contributi ai lavoratori perchè l’azienda era in palese difficoltà economica non poteva essere imputato il reato di appropriazione indebita.

Ancora, lo stato di salute del contribuente può condizionare l’adempimento degli obblighi tributari. Il Fisco non può sanzionare quindi chi prova che non ha presentato la dichiarazione dei redditi e non ha pagato le tasse nei termini perchè affetto da grave malattia (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione XXI, sentenza 313/08).

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