Intestazione temporanea di veicoli obbligatoria dal 3 novembre per i casi riportati nel testo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’utilizzatore abituale di un veicolo del quale non è l’intestatario ha l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione le proprie generalità per il rilascio di un tagliando da applicare sulla carta di circolazione. Per utilizzo abituale del veicolo si intende un periodo continuativo superiore ai 30 giorni.
Ho notato che sui social è particolarmente ritwittato e condiviso questo argomento, vista l’imminente scadenza. Facciamo chiarezza, per quel che si può, visto che le norme spesso sono nebulose.
Si tratta di una legge in vigore già dal 7 dicembre 2012 ma che troverà concreta applicazione dalla settimana prossima, lunedì 3 novembre.
Nel caso in cui chi utilizza il veicolo per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni non sia anche l’intestatario del veicolo deve darne comunicazione alla Motorizzazione per aggiornare l’archivio Nazionale dei Veicoli e la carta di circolazione. Il Ministero ha chiarito che le norme valgono anche per i rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5t.
Le fattispecie disciplinate dalla norma e riportate nel documento del Ministero sono le seguenti:
- comodato d’uso;
- custodia giudiziale;
- locazione senza conducente;
- locazione senza conducente di mezzi destinati ai corpi di Polizia Locale;
- intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
- utilizzo del mezzo intestato a nome di persona deceduta;
- utilizzatore per i contratti di tipo ‘rent to buy’.
La disciplina sembra escludere quindi i casi in cui l’uso dei veicoli dipenda da prestito o dall’uso comune che può avvenire in famiglia. La norma tra l’altro esclude in maniera esplicita l’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione dell’utilizzo del veicolo da parte di un familiare purché convivente.
Nel caso in cui gli atti che ho riportato nell’elenco siano stati stipulati prima del 3 novembre non saranno applicate sanzioni, vi è comunque la facoltà di far aggiornare le carte di circolazione.
Nel caso di locazioni senza conducente, la comunicazione da dare alla Motorizzazione sarà effettuata direttamente dal locatore del veicolo al quale sarà rilasciata apposita ricevuta. Non vi è obbligo per il conducente di dover portare a bordo copia della ricevuta ai fini della regolarità della circolazione.
La legge prevede altri casi per i quali sarà obbligatorio l’aggiornamento della carta di circolazione dal 3 novembre oltre al caso di intestazione temporanea dei veicoli:
- variazione della denominazione dell’ente intestatario del veicolo;
- variazione delle generalità della persona fisica intestataria.
Per la variazione delle generalità degli intestatari si versano 16 euro per l’imposta di bollo e 9 euro per i diritti di motorizzazione. Nel caso in cui la variazione da comunicare per una persona fisica riguardi solo una variazione toponomastica, ad esempio per il cambio di numerazione della via di residenza, il tagliando di aggiornamento viene rilasciato in esenzione di bolli e diritti.
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