Le Camere di Commercio italiane, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo Economico, hanno elaborato una guida sulla procedura telematica per l’iscrizione di una start up innovativa al Registro delle Imprese. Nel documento viene descritta sia la procedura da attuare per le imprese già costituite che per quelle di nuova costituzione.
Il documento è ancora nella versione 1 ed è ad uso interno perché non esiste ancora un modello ministeriale approvato per attuare la procedura. La guida è comunque molto interessante perchè permette di conoscere in anteprima quanto occorre per l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Cos’è una start up innovativa?
La start up innovativa è una società di capitali residente in Italia che ha particolari caratteristiche definite dalla legge:
- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote e delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- ha la sede principale dei prorpi affari ed interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start up innnovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- on è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
Ulteriori requisiti
E’ richiesto inoltre che possieda almeno uno di questi ulteriori requisiti:
a. le spese di ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, proptotipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi i soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa;
b. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
c. sia titolare o depositario o licenzitario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Quali sono le agevolazioni per le start up innovative?
Le start up innovative godono dell’esenzione totale dal pagamento dei diritti di segreteria, dell’imposta di bollo e dei diritti annuali. L’esenzione dura dal momento di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e dura fino al quarto anno d’iscrizione dell’impresa al registro stesso.
Le start up innovative hanno la possibilità di deliberare un rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo della decisione di procedere alla riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale previsto dalla legge, in deroga quindi a quanto previsto in materia dal Codice Civile.
Le start up innovative costituite come società a responsabilità limitata possono prevedere (come le società per azioni) diritti di partecipazione differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale alle quote possedute.
E’ previsto un regime fiscale di favore in caso di assegnazione di azioni, quote o titoli simili agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori ed i fornitori delle start up innovative. Il reddito derivante da questi titoli non sarà soggetto a tassazione o adempimenti contributivi.
I contratti di lavoro a termine potranno avere durata fino a quattro anni ed essere sottoscritti senza soluzione di continuità, quindi senza intervalli minimi tra una stipula e l’altra, potranno essere costituiti da una quota di retribuzione fissa ed una variabile.
Saranno incentivati gli investimenti nelle start up innovative mediante agevolazioni fiscali. I privati potranno contare su una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulle somme investite, le società potranno dedurre dal reddito il 20% dell’investimento (ma dovrà essere mantenuto per almeno due anni).
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