La recente riforma del lavoro (cfr. ‘La riforma del mercato del lavoro è legge, dal sito MLPS) mira anche al contrasto delle ‘false partite Iva’, lavoratori autonomi ma che in realtà possono essere considerati veri e propri ‘impiegati’ in azienda, quindi lavoratori subordinati (cfr. articolo di giugno in proposito).
Sono previsti degli indicatori che possono far considerare un rapporto di lavoro di tipo subordinato benché mascherato da lavoro autonomo. Se il tipo di rapporto lavorativo rientra nella casistica prevista dalla normativa, vi è obbligo di mutare il rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, salvo non si fornisca prova contraria.
Quali sono gli indicatori di cui tener conto?
Si considera lavoro subordinato e non autonomo se per la collaborazione ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
1. durata complessiva della collaborazione con lo stesso committente superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
2. il corrispettivo derivante dalla collaborazione sia superiore all’80% di quelli complessivamente conseguiti nell’arco di due anni solari consecutivi (questo vale anche se si fattura a soggetti diversi ma collegati tra loro, ad esempio un professionista e la società di servizi di cui è socio);
3. disponibilità da parte del collaboratore di una postazione fissa di lavoro in una delle sedi del committente.
Queste disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma del lavoro (18 luglio 2012), mentre i rapporti che erano già in essere hanno dodici mesi di tempo da questa data per adeguarsi.
Nel caso in cui un rapporto possa essere considerato di collaborazione coordinata continuativa, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali grava per i due terzi sul datore di lavoro e per un terzo sul lavoratore che può anche rivalersi sul datore per la sua parte se ciò deriva dall’imposizione di legge.
Anche i lavoratori nel regime dei minimi sono soggetti a tali disposizioni?
Le disposizioni sono di tipo generale e valgono per tutti i soggetti il cui lavoro presenta i presupposti suddetti. Ricordo che il regime dei minimi entrato in vigore dal primo gennaio 2012 prevede che chi perda i requisiti del regime non vi possa più rientrare e potrà usufruire solo di regimi ‘ordinari’.
Ponete molta attenzione quindi alla tipologia di rapporto che avete instaurato con i vostri committenti se ricorrono i presupposti citati dalla normativa.
Vi sono casi in cui non vi è presunzione di lavoro subordinato?
I casi previsti sono tre:
1. il lavoratore autonomo è un professionista iscritto ad un albo professionale che svolge incarichi propri della professione esercitata (si aspetta però un futuro decreto per ulteriori dettagli in materia);
2. la prestazione lavorativa è connotata da conoscenze e competenze di grado elevato che sono state acquisite con percorsi formativi specifici e/o con l’esperienza maturata nell’esercizio della propria attività:
3. il soggetto ha un reddito da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile ai fini previdenziali (il livello minimo di quest’anno è pari a 18.663 euro).
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