Lavoro occasionale accessorio
La Riforma del Lavoro (art. 1, c. 32 e 33, della L. n. 92/2012) ha rivisto l’applicazione dell’istituto del lavoro occasionale accessorio limitandone i compensi. Il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere applicato da determinate categorie di lavoratori e può essere pagato con i voucher, i buoni lavoro. Se prima si potevano percepire compensi pari a 5.000 euro per ogni committente, il limite dei 5.000 euro diventa per anno solare per tutti i committenti. I rapporti di lavoro devono essere preventivamente comunicati all’Inps e all’Inail via internet, tramite il contact center oppure presso gli sportelli delle sedi territoriali. Non si può più inviare la comunicazione preventiva via fax.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale di tipo accessorio non danno diritto a prestazioni per malattia, maternità, disoccupazione o assegni familiari. Vi è da dire che i compensi percepiti sono esenti da imposizioni fiscali e non fanno venir meno lo stato di disoccupazione/inoccupazione.
I buoni lavoro
Rivisti i limiti per l’applicazione dei buoni lavoro, i nuovi limiti economici sono:
- 5.000 euro netti nel corso di un anno solare per la totalità dei committenti (6.666 € al lordo dei contributi previdenziali);
- 2.000 euro netti per prestazioni svolte a favore per ciascun imprenditore commerciale o professionista (2.666 € lordi);
- 3.000 euro netti ad anno solare per chi percepisce prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito che nel 2013 possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali (4000 € al lordo dei contributi).
Sanzioni
Bisogna fare attenzione a non superare tali limiti economici altrimenti vi è la presunzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e successiva trasformazione del rapporto di lavoro, con applicazione di sanzioni civili e amministrative. E’ importante quindi che il committente acquisisca la dichiarazione, da parte del prestatore di lavoro occasionale, di non superamento dei limiti previsti dalla normativa.
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Grazie per l’informazione. Questo significa che se un “aspirante” cliente mi chiede la realizzazione di un sito, io devo preventivamente informare l’Inps e l’Inail? questo per i rapporti che effettuo in regime di ritenuta d’acconto, giusto?
No se si tratta delle usuali prestazioni di lavoro occasionale, come può essere la prestazione di servizi per la realizzazione di un sito. Nello specifico, nell’articolo parlo del lavoro occasionale accessorio che si riferisce a particolari categorie di lavoratori (studenti nei periodi di vacanza, pensionati, lavoratori part time) che possono venir pagati tramite buoni del lavoro. Da qui l’obbligo di comunicazione preventiva agli enti previdenziali. Penso di scrivere un altro articolo per chiarire le differenze tra lavori occasionali, rimanete collegati per gli aggiornamenti!