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Libretto degli assegniL’articolo 12 del D.L. 201/2011 ha modificato il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, il limite riguarda anche libretti di deposito bancari e postali e titoli al portatore. Il massimo ammontare era di 2.500 euro, ora 1.000 euro.

Si ha violazione del limite quando si effettua trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi ed il valore dell’operazione (anche frazionata) sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è quindi possibile solo per importi inferiori a € 1.000.

Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono riportare tutti la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o la ragione sociale del beneficiario. Possono essere emessi assegni di importo inferiore a 1.000 euro privi della clausola “non trasferibile” ma si deve pagare l’imposta di bollo che gli intermediari verseranno all’erario.

I libretti di deposito al portatore possono avere solo un saldo inferiore a 1.000 euro. I libretti con saldo superiore al limite devono essere regolarizzati estinguendoli, trasformandoli in libretti nominativi o riducendo il saldo al di sotto della soglia entro il 31 marzo 2012.

Se non si rispetta la normativa è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40% dell’importo pagato ma comunque non può essere inferiore ai  3.000 euro.

 

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