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Limite all'uso dei contantiDal 6 dicembre 2011, l’art. 12 comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 ha ridotto ad € 1.000 ha stabilito che non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.

Il limite si riferisce all’utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Trasferimenti di denaro che eccedono il limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

Sia gli istituti bancari che gli uffici postali devono rilasciare i moduli di assegni con la clausola di non trasferibilità che deve essere apposta anche su assegni circolari, su vaglia postali o cambiari.

Si possono richiedere assegni senza clausola pagando delle imposte di bollo, gli stessi però potranno essere usati dal 6 dicembre solo per cifre inferiori i 1000 euro, la stessa regola vale per i libretti di deposito al portatore (bancari o postali) che non potranno avere un saldo eccedente la cifra imposta per legge.

Per chi non adempie alle nuove disposizioni, sono previste sanzioni amministrative dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

Aggiornamento: In base al recente emendamento approvato, non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo che va dal 6 dicembre di quest’anno al 31 gennaio 2012, riferite alla nuova limitazione di importo (sono citate le violazioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 231/1997).

Leggi il Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 284 del 6-12-2011  – Suppl. Ordinario n.251) (art.12, Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto  all’uso del contante).

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