Oggi parte il nuovo istituto della mediazione tributaria, in cui è previsto che le controversie di valore non superiore ai 20.000 euro riguardanti atti dell’Agenzia delle Entrate notificati dal 1 aprile 2012 devono essere precedute dalla presentazione di un’istanza di annullamento dell’atto. Questo è previsto dalla Circolare 9/E del 19 marzo 2012.
La presentazione dell’istanza è assolutamente obbligatoria altrimenti il ricorso sarebbe inammissibile. Il documento di deve presentare entro gli stessi termini per l’impugnazione dell’atto dell’Agenzia delle Entrate e nel caso in cui la mediazione abbia esito negativo, il contribuente dove solo costituirsi in giudizio.
La mediazione tributaria ha carattere generale di istituto applicabile a tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e pone il contribuente e l’ufficio sullo stesso piano operativo, l’ufficio è tenuto ad esaminare le istanze pervenute in maniera sistematica, valutando:
- eventuale incertezza delle questioni controverse;
- grado di sostenibilità della pretesa;
- principio di economicità dell’azione amministrativa.
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate è presente anche un fac simile dell’istanza da presentare per la mediazione. La domanda non va in bollo ed il contributo unificato è dovuto solo se la mediazione ha avuto esito negativo ed il contribuente passi alla presentazione del ricorso.
All’interno del documento si devono indicare:
- la Direzione provinciale o regionale nei cui confronti si intende proporre ricorso;
- il contribuente e il suo legale rappresentante;
- la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto, nonché il codice fiscale;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);
- l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza.
La mediazione è conclusa con la sottoscrizione di un accordo che si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto oppure con il pagamento della prima rata entro i venti giorni dalla sottoscrizione se è previsto una piano di rateazione (massimo otto rate trimestrali). Con la mediazione le sanzioni possono essere ridotte al 40%.
In caso di diniego da parte dell’ufficio all’accoglimento dell’istanza di mediazione il contribuente può in ogni caso costituirsi in giudizio depositando il ricorso. Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente inizia a decorrere dal giorno successivo:
- i novanta giorni dal ricevimento dell’istanza senza che sia notificato il provvedimento di accoglimento della stessa;
- quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni;
- la comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni accoglie parzialmente l’istanza.
Se il contribuente riceve comunicazione del provvedimento dopo i novanta giorni, per il calcolo dei trenta giorni per la costituzione in giudizio si considera comunque il giorno successivo a quello di compimento dei novanta giorni. Si fa presente che il termine dei novanta giorni non tiene conto della sospensione che va dal 1 agosto al 15 settembre.
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