La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012 ha chiarito che l’aver svolto lavoro occasionale nel triennio precedente l’apertura della partita Iva (e quindi aver emesso ricevute di prestazione occasionale) non costituisce un impedimento per l’opzione del regime dei minimi.
Queste le parole dell’Agenzia: ‘…Resta ugualmente ininfluente, per le ragioni in precedenza esposte, la circostanza che un contribuente che si avvale del regime agevolato avvii altre attività produttive di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, o di impresa di cui all’articolo 55 del Tuir…’
Il Fisco ha anche chiarito che forme di lavoro precario quali contratti collaborazione coordinata e continuativa o lavori a tempo determinato non precludono l’applicazione del nuovo regime dei minimi perchè tali rapporti di lavoro sono caratterizzati da condizioni di marginalità economica e sociale.
L’Agenzia delle Entrate: ‘…ritiene che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio…omissis… antecedente l’inizio dell’attività…’.
A breve una sintesi dei chiarimenti dell’Agenzia sui nuovi minimi. Rimanete collegati!
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