In occasione dell’ultimo incontro di Telefisco 2012 tenutosi il 25 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che ha svolto un’altra attività cessata da oltre tre anni, può intraprenderne un nuova con il regime agevolato anche se i periodi di imposta di inattività sono solo due.
Il chiarimento si riferisce ad uno dei requisiti imposti dalla normativa secondo il quale il contribuente minimo non deve aver svolto nei tre anni precedenti altra attività professionale o di impresa (articolo 27, lettera a del Dl 98/2011).
La questione riguarda il caso di un contribuente che aveva cessato la precedente attività a maggio 2006 e l’aveva ripresa a giugno 2009, presentando sia le dichiarazioni dei redditi e Iva per il periodo d’imposta 2006 che per il periodo d’imposta 2009. I periodi d’imposta d’inattività quindi sarebbero stati solo due (2007 e 2008).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il triennio precedente l’apertura della nuova attività si calcola in base alla data di cessazione dell’attività precedente, per la qual cosa il contribuente può accedere al regime dei minimi.
E’ stato anche specificato che l’accesso al nuovo regime dei minimi deriva dall’effettivo svolgimento dell’attività quindi il possesso di una partita Iva inattiva non preclude l’accesso al nuovo regime.
Aggiornamento 30 maggio 2012: Nella circolare 17/l’Agenzia delle Entrate conferma quanto riporto un questo articolo e cioé che occorre far riferimento alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime e dalla data di chiusura dell’attività precedente.
Ad esempio, se un contribuente ha cessato l’attività nel maggio 2009 può iniziare una nuova attività optando per il regime dei minimi a giugno 2012 perché sono trascorsi i tre anni previsti dalla normativa. Non si tratta quindi di far trascorrere interi periodi di imposta.
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