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Da oggi sono in vigore le nuove norme sui contratti a termine e apprendistato. Le regole derivano dall’applicazione del decreto legge 34 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.

Contratti a termine senza causale

La principale novità del decreto consiste nell’innalzamento della durata del rapporto di lavoro, per queste tipologie di contratti, da 12 a 36 mesi. L’apposizione del termine è valida solo se il contratto è in forma scritta. Il datore di lavoro non dovrà più indicare la causale, cioè le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che servivano per definire il termine del rapporto di lavoro. Questo costituisce sicuramente il punto di rottura maggiore rispetto alla norma precedente dell’epoca Fornero.

A ciò si aggiunge la possibilità di prorogare il contratto di lavoro per otto volte entro il limite dei 36 mesi e non più solo una volta per il primo contratto. Il Decreto legge stabilisce che le imprese che hanno fino a cinque dipendenti potranno sempre stipulare un contratto a termine mentre quelle più grandi avranno il limite del 20% di contratti a tempo determinato rispetto al totale del personale occupato nell’impresa. Questa percentuale è elastica nel senso che vi può essere la possibilità di modificare in aumento la percentuale per ragioni dovute a sostituzioni di dipendenti o per ragioni legate alla stagionalità.

Apprendistato

L’imprenditore non ha più l’obbligo di assumere apprendisti al termine del percorso formativo per assumerne di nuovi. Al lavoratore che viene assunto come apprendista per la qualifica e per il diploma professionale e’ riconosciuta una retribuzione che tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Le altre novità del decreto legge

L’articolo 3 del Decreto stabilisce l’uguaglianza tra cittadini  italiani,  comunitari  e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L’articolo 4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 luglio 2000,  n.  442, diventa:  ‘Le  persone  I  cittadini  italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che aventi  l’età  stabilita  dalla legge per essere ammesse al  lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perchè inoccupate,  disoccupate,  nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono  avvalersi  dei  servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza’.

Viene modificato anche l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181: ‘La condizione  di  disoccupazione cui  all’articolo  1,  comma 2, lettera f), dev’essere  comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo in qualsiasi ambito territoriale dello Stato, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l’eventuale  attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa’.

L’articolo 4 del Dl prevede che le verifiche di Inps, Inail e Casse edili per le imprese di costruzione vengono fatte in tempo reale in modalità telematica. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla  data  di  acquisizione  e  sostituisce  ad  ogni effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita’  Contributiva  (DURC). La nuova procedura per la digitalizzazione delle procedure avrà luogo attraverso un decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni che conterrà i requisiti per la regolarità.

Viene stabilito il limite di spesa per i contratti di solidarietà in 15 milioni annui. Un successivo decreto stabilirà chi sono le imprese beneficiarie. Ricordo che i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:

  • mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
  • favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione. (Fonte: INPS).

 

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