Nuove regole Iva sull’e-commerce del Governo per recepire le nuove norme sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e delle prestazioni rese tramite mezzi elettronici.
Dal 1 gennaio 2015 nel caso tali prestazioni siano del tipo B2C, ossia rese a privati da soggetti passivi titolari di partita iva, si considerano effettuate nello Stato in cui il cliente privato ha il domicilio e non più nello Stato in cui ha sede il prestatore dei servizi stessi.
La normativa ha origine comunitaria e deve essere recepita da ciascuno Stato membro. L’Italia si è data tempo fino ai primi di aprile per sottoporre il testo alle Commissioni parlamentari, sebbene come ho scritto, il cambio normativo sia già avvenuto dal primo giorno di quest’anno.
Le nuove regole Iva sugli scambi B2C
Le nuove regole comunitarie prevedono che le prestazioni rese a privati debbano essere considerate come rese nello Stato in cui il cliente privato ha il domicilio. Questo significa, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che si deve calcolare l’imposta nella percentuale stabilita dal Paese dove la prestazione viene resa. Se vendi ad un cliente tedesco non applicherai l’Iva al 22% ma al 19% e così per ogni cliente che risiede in uno Stato diverso dall’Italia.
Capisci che il problema diventa rilevante per le società con tante transazioni annuali rese a privati come la Apple, Amazon, Adobe ed altre. Tempo fa ho parlato di tale problema affrontato da un’altra società estera, la Envato Ltd: Envato e l’Iva europea, una mera questione burocratica?
Per superare la problematica della gestione delle diverse aliquote è stato creato il Mini One Stop Shop, un sistema telematico che permette l’inserimento dei dati di tutte le vendite a privati esteri e il successivo versamento dell’imposta dovuta che viene poi ripartita dal fisco nazionale ai vari Stati esteri in base a quanto dichiarato sulle vendite. Puoi leggere di questo sistema in questo mio articolo: MOSS dal 2015 per i servizi elettronici
Le nuove regole Iva sull’e-commerce
I cambi al testo proposti dalle Commissioni ed in particolare dalla Commissione Finanze alla Camera sono pochi ma degni di nota a mio parere. La Commissione ha proposto l’uso facoltativo del regime MOSS anche nel caso in cui si venda a privati cittadini italiani, con dispensa quindi dagli obblighi di certificazione e liquidazione dell’Iva.
Si tratterebbe di modificare l’attuale articolo 22 del DPR 633/72 in materia di fatturazione. L’attuale testo prevede che l’emissione della fattura non sia obbligatoria se non richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, per una serie di cessioni di beni e prestazioni di servizi tra le quali però non sono compresi i servizi resi tramite mezzi elettronici, quelli di telecomunicazione e radiodiffusione.
Finalmente è stata equiparata la disciplina del commercio elettronico indiretto a quella del commercio diretto e non vi è obbligo di emissione della fattura se non è fatta richiesta esplicita da parte del cliente.
Leggi questo mio post per capire le novità: E-commerce diretto equiparato all’e-commerce indiretto
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