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Aggiornamento del 17 ottobre 2014: Il primo gennaio 2015 entrarà in vigore un nuovo regime dei minimi, il regime forfettario. Ne ho parlato in questo articolo, che ti consiglio di leggere: Regime forfettario del 2015, scopri la verità.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i provvedimenti attuativi n. 185820/2011 (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e n. 185825/2011 (modalità di applicazione del regime contabile agevolato),  stabilendo le regole per l’applicazione del nuovo regime dei minimi e delle regole per gli ex minimi.

Le novità stabilite per chi vuole applicare il nuovo regime contabile:

  • i nuovi minimi non applicano la ritenuta d’acconto;
  • non sono soggetti allo spesometro;
  • la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente ma l’esclusione non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
  • chi per obbligo o per scelta esce dal regime non potrà più rintrarvi.

Ricordo brevemente che il nuovo regime si applica alle persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi per tutti i contribuenti, anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni per le persone più giovani.

I soggetti che intendono optare per il nuovo regime dei minimi:

  1. devono aver conseguito ricavi oppure  compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
  2. non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
  4. nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
  5. non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  6. sono soggetti residenti;
  7. non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
  8. non partecipano a società di persone o associazioni  oppure  società a responsabilità limitata in regime di trasparenza.

Per quanto concerne la partecipazione in società di capitali o di persone, una Circolare dell’AdE datata 2001 ha chiarito che essere stati (negli anni precedenti l’inizio attività) socio di S.r.l. oppure socio accomandante di una S.a.s. senza l’effettivo svolgimento di attività d’impresa, non costituiva causa ostativa alla scelta del regime contabile dei ‘forfettini’ e per analogia, sono state fatte valere le stesse regole per i minimi, come avevo riportato in questo articolo.

Possono applicare il regime anche i soggetti che sono già in attività, a condizione che la stessa sia iniziata dopo il 31.12.2007. Anche in questo caso vi è stata una novità importante costituita dal fatto che si fa riferimento allo svolgimento effettivo e quindi all’inizio effettivo dell’attività e non solo al momento di apertura della partita IVA.

Quali sono le agevolazioni previste?

Le agevolazioni previste sono le stesse dei vecchi minimi ma l’imposta sostitutiva diminuisce dal 20% al 5%. I contribuenti sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili (ciò non esclude che si debbano conservare e numerare le fatture ed i corrispettivi legati all’attività svolta), inoltre il regime non esonera coloro che effettuano operazioni intracomunitarie dalla richiesta di inserimento nell’archivio Vies. E’ previsto invece l’esonero dalla comunicazione dati rilevanti ai fini IVA (il cosiddetto spesometro) e la comunicazione inerente le operazioni con soggetti ‘black list’.

E tu, rientri nel nuovo regime dei minimi?

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