Con 228 voti favorevoli, 29 contrari e 2 astenuti il Senato ha approvato il ddl n. 3184 di conversione in legge del decreto-legge n.16 del 2 marzo 2012 che reca norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento. Il decreto contiene anche le modifiche relative alla disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU).
Vediamo insieme le novità:
I comuni possono esercitare la propria potestà per regolamentare l’imposta di scopo, tributo che può servire a finanziare opere d’interesse pubblico. Quest’imposta ha già suscitato molte polemiche ed è stata definita una vera e propria IMU bis. Il Presidente del Consiglio ha però replicato dicendo che l’imposta non costituisce una novità ma era stata introdotta dal governo Prodi.
Nel decreto si parla anche di imposta di sbarco (alternativa all’imposta di soggiorno) che potranno istituire i Comuni delle isole minori per finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e servizi pubblici locali.
Per ciò che riguarda l’IMU sono stati introdotti maggiori requisiti per la qualifica di “abitazione principale”, disponendo che le agevolazioni si applicano per un solo immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica.
I comuni possono cosiderare l’abitazione principale come l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente ma lo stesso non deve essere locato. Abitazione principale può essere considerato anche l’immobile posseduto nello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, anche in questo caso l’immobile non deve essere locato. Le agevolazioni per i terreni non coltivati ed i terreni agricoli si applicano solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Nel 2012 si consente il pagamento dell’IMU sull’abitazione principale in due o tre rate, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU scadrà il 30 settembre 2012.
E’ concessa una riduzione del 35 del canone atto a determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES per gli immobili aventi interesse storico o artistico.
La pagina della Camera sull’attività circa il DL 16/2012 – Semplificazione fiscale
La pagina del Senato sulla seduta del 24 aprile
0
Desidero formulare alcune riflessioni sulle semplificazioni proposte dal Governo Monti per lo sviluppo e la crescita.Sono provvedimenti utili ma poco efficaci per un’Italia che risente di una crisi globale.Avrei preferito che il Governo avesse posto una sollecita attenzione sul dibattuto e attuale problema di interesse pubblico per tutti coloro che fino al 2011 hanno dato in uso gratuito ad un familiare in linea retta l’appartamento in esenzione da ICI con un contratto di comodato anche verbale ed ora con la manovra Monti dovranno versare l’IMU come 2a casa.
L’alternativa sarebbe di costituire un diritto reale di abitazione,sempre che ricorrano i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.Poichè il problema presenta molti dubbi sulla forma da dare a detto atto ho posto interpello al Comune per conoscere la forma di contratto da dare a favore di un familiare che per dare assistenza al fratello non vedente ha trasferito residenza e dimora in un vicino appartamento di proprietà di mia moglie.
La risoluzione n.19 rilevabile in Internet è stata che nel caso in esame occorre una scrittura privata autenticata e trascritta oppure un rogito notarile.Il ricorso alla scrittura privata autenticata e trascritta è inattuabile in quanto l’autentica da parte del Comune non è accettata, non essendo l’ufficiale comunale autorizzato per gli atti privati, nonostante che il codice civile prevedesse tale atto.Il notaio ugualmente non è disposto ad effettuare tale atto perchè preferisce stupulare tutto l’atto.
Avrei posto al Comune un riesame della risoluzione alla luce delle seguenti considerazioni ( purtroppo il riesame non è ammesso per l’interpello): 1)il Comune non dovrebbe rifiutarsi di autenticare la scrittura privata in quanto ciò è previsto dal codice civile 2)l’obbligo della trascrizione cui fa riferimento il codice civile non dovrebbe applicarsi al caso in esame in quanto: a) detto istituto ha carattere prettamente pubblicistico (con la vecchia ICI bastava la comunicazione al Comune su apposito modello)e non costitutivo di diritto, b)la funzione della trascrizione prevista dal codice civile è quella di tutelare i “”TERZI””(in buona fede)che abbiano acquistato il bene e non certo i diritti vantabili da fisco, c)in base all’orientamento di una consolidata giurisprudenza e dottrina giurisprudenziale (V.ad es.Cassaz.Sez.U.n.00071 del 12.2.1972 e altre)per l’art.2704 C.C.in giurisprudenza sono considerati “”TERZI””solo coloro che sono titolari di diritti giuridicamente incopatibili con il contenuto della scrittura e di conseguenza dalla nozione di “”TERZO”” andrebbe escluso il fisco che agisce in veste d’impositore del tributo,del tutto distinto e non in conflitto con quelli derivanti ai contraenti dell’atto sottoposto a registrazione. Pertanto ci troviamo di fronte ad un circolo vizioso dal quale possiamo uscire solo rivolgendoci al notaio versando la somma non indifferente di € 2.000/2.300 che in questo periodo di crisi costiuisce un vero salasso.