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Sentenza Cassazione blogLa Cassazione ha stabilito che i blog non si possono cosiderare testate giornalistiche e che quindi non bisogna  procedere con l’iscrizione presso il Registro della Stampa del Tribunale competente in base al luogo di trasmissione per poter gestire un blog d’informazione perché non si tratta di prodotti editoriali.

Consulta la Sezione per la Stampa del Tribunale ordinario di Roma.

Un blogger non è un giornalista, quindi può svolgere la propria attività senza obblighi di registrazione presso il Tribunale suddetto.

La sentenza deriva dal caso di  Carlo Ruta, giornalista siciliano condannato per reato di stampa clandestina* dal Tribunale di Modica in seguito alla denuncia di un magistrato ritenutosi offeso da quanto riportato in un articolo del suo blog, accadeinsicilia.net.

La condanna in primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di Catania, mentre la sentenza della Corte di Cassazione ha cambiato le carte in tavola. Un blog non è una testata giornalistica quindi non si configura il reato.

* LEGGE SULLA STAMPA – Legge 8 febbraio 1948 n. 47
16. STAMPA CLANDESTINA
Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

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