PMI innovative e start up innovative senza notaio, secondo quanto previsto dalle disposizioni del disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera pochi giorni fa, del decreto-legge n. 3 del 2015.
Come ho anticipato nel titolo del post, vi sono disposizioni che prevedono la possibilità di costituire start up innovative senza notaio e questo ha generato non poco malcontento nella categoria. Vedremo in seguito di cosa si tratta, passiamo invece alle PMI innovative.
PMI innovative
L’articolo 4 del Decreto legge introduce la nuova categoria delle ‘Piccole e medie imprese innovative’. Queste imprese possono accedere a semplificazioni ed agevolazioni che per ora sono riservate solo alle start up innovative. Quali sono i requisiti per essere considerate PMI innovative?
1. le piccole e medie imprese innovative sono imprese residenti in Italia, costituite come società di capitali che occupano meno di 250 dipendenti ed il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro (o in alternativa il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro);
2. possiedono almeno due dei seguenti requisiti:
- sostenimento di spese in ricerca e sviluppo alle quali si affiancano quelle relative all’innovazione che possono essere ad esempio spese per l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo.
Qui una prima riflessione da parte mia perché leggendo il testo del Decreto si parla di una percentuale di spesa uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Le disposizioni in materia di start up innovative parlano invece di una percentuale di spesa uguale o superiore al 15% calcolata sempre in base alla maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; - impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’universita’ italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
Qui la seconda differenza con le start up innovative che vedono percentuali di impiego dei dipendenti pari ad un terzo della forza lavoro complessiva o l’impiego di personale con laurea magistrale in percentuale pari o superiore ai due terzi della forza lavoro totale; - sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Resta da capire se le PMI potranno accedere alle agevolazioni concesse alle start up innovative in materia di esonero da bolli e diritti camerali e per quanto concerne la disciplina in materia di lavoro per le assunzioni dei lavoratori. Ritengo che per quanto attiene all’esonero dal versamento di bolli e diritti di segreteria, poichè questi di solito interessano la fase di avvio di società (escludendo quindi l’ipotesi di versamenti successivi per variazioni da comunicare in seguito alla Camera di Commercio) ci si riferisca solo alle start up innovative.
Start up innovative senza notaio
Venendo quindi a scrivere dell’altra notizia, comunico che il testo discusso alla Camera conteneva anche disposizioni in merito alle start up innovative. Nello specifico:
- viene ampliato il requisito relativo alla costituzione della start up innovativa che se prima doveva essere costituita da non più di 48 mesi, adesso lo deve essere da non più di 60 mesi;
- si estende fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.
Al comma 10-bis sono introdotti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative cioé la possibilità di costituire queste società con la sola firma digitale non autenticata su un modello standard. I soci potrebbero quindi usare le proprie firme digitali per firmare l’atto costitutivo senza ricorrere al notaio per l’atto pubblico.
Da qui la protesta del Notariato sulla mancanza di controlli di legalità preventivi come quello antiriciclaggio che si avvrebbero per gli atti di costituzione delle società siglati con la sola firma digitale.Secondo il Notariato, le disposizioni di legge sarebbero in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva del Parlamento e del Consiglio d’Europa 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE che prevede la forma di atto pubblico quando non è previsto, come in questo caso, un controllo giudiziario, né un controllo amministrativo.
Se volete, potete seguire via twitter alcune delle discussioni mediante l’hashtag #chitutela
Ottimo articolo Fabio. Un buon passo in avanti per favorire l’innovazione nelle pmi.
Grazie mille