Riporto qui il collegamento alla Circolare n.2 del 16.01.2012 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato dirama le istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato per l’attività sanzionatoria in materia di antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231):
Circolare n. 2/2012 Ragioneria Generale dello Stato
Nella premessa si legge: “L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007…omissis…vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto,i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49 citato (v. circolare MEF del 4/11/2011).
L’importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” (qui vi è inserito rimando alla nota riportata a piè di pagina) un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il limite dei 1.000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012. Dal 1° settembre 2011 era entrato in vigore un nuovo limite di 2.500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5.000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest’ultima data il limite era pari o superiore a 12.500 euro.
(nota al testo) Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Si cita un parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sez. III, che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato.
Il documento intero si può leggere nel file al link.
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