Il Tribunale di Bologna ha stabilito che un professionista iscritto all’albo può utilizzare software pirata (non violando le norme sul diritto d’autore) perché non esercita attività d’impresa. La sentenza del Tribunale convalida un precedente orientamento della Corte di Cassazione.
L’accusa di violazione del diritto d’autore era stata rivolta ad un architetto che aveva installato diversi software duplicati per uso professionale senza avere la licenza d’uso degli stessi. Il Tribunale ha stabilito che il libero professionista esercita una professione intellettuale, per questa ragione non può essere accusato di violazione del diritto d’autore perché la legge punisce chi viola il diritto nell’ambito dell’attività d’impresa.
La duplicazione di software nell’ambito di prestazioni di lavoro intellettuale non è penalmente perseguibile e per analogia la sentenza dovrebbe valere anche per gli studi associati di professionisti.
Come detto in precedenza, la Corte di Cassazione con sentenza n. 49385/2009 si era già espressa al riguardo stabilendo che non commette reato chi utilizza software senza marchio Siae. In questo caso l’accusa era stata rivolta ad un geometra colpevole di aver installato software pirata.
La Corte di Cassazione aveva assolto il geometra precisando che lo stesso esercitava attività professionale e non commerciale o imprenditoriale.
burocrazia incomprensibile…tant’è…
Che stranezza!
Sarebbe come dire che i professionisti…. sono autorizzati a RUBARE (“che poi è ciò che comporta usare software pirata”).
Chi la capisce la legge…. 😀