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Prosecuzione attività contribuenti minimiAbbiamo affrontato più volte la questione inerente il nuovo regime dei minimi. Tra le discussioni più accese, rientra sicuramente quella inerente la prosecuzione delle attività pregresse, che secondo la norma non consentirebbe la scelta del nuovo regime dei minimi e quindi di poter usufruire della tassazione sostitutiva al 5%.
La questione era già stata discussa e proposti i chiarimenti attraverso due circolari ministeriali, la C.M. 26.1.2001, n. 8/E e la C.M. 59/E/2001 in cui era riportato che:

  • il carattere di mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che la nuova attività e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento.

Secondo i documenti la prosecuzione si realizza allorché:

  • l’attività presenta il carattere di novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma nella sostanza viene svolta utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente, nel medesimo luogo e nei confronti degli stessi clienti.

Inoltre nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59 /E del 18 giugno 2001 era chiarito che:

  • “la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l., egli può
    ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale”.

La disposizione, la cui concreta applicazione va verificata caso per caso, ha carattere antielusivo ed è finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti che potrebbero avere interesse a continuare l’attività precedente ma non come lavoratori dipendenti, bensì come autonomi, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime.

  • Il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita.

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il beneficio del regime agevolato è riconosciuto, tra l’altro, a condizione che “il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”. La qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale.
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