Abbiamo affrontato più volte la questione inerente il nuovo regime dei minimi. Tra le discussioni più accese, rientra sicuramente quella inerente la prosecuzione delle attività pregresse, che secondo la norma non consentirebbe la scelta del nuovo regime dei minimi e quindi di poter usufruire della tassazione sostitutiva al 5%.
La questione era già stata discussa e proposti i chiarimenti attraverso due circolari ministeriali, la C.M. 26.1.2001, n. 8/E e la C.M. 59/E/2001 in cui era riportato che:
- il carattere di mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che la nuova attività e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento.
Secondo i documenti la prosecuzione si realizza allorché:
- l’attività presenta il carattere di novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma nella sostanza viene svolta utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente, nel medesimo luogo e nei confronti degli stessi clienti.
Inoltre nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59 /E del 18 giugno 2001 era chiarito che:
- “la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l., egli può
ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale”.
La disposizione, la cui concreta applicazione va verificata caso per caso, ha carattere antielusivo ed è finalizzata ad evitare gli abusi dei contribuenti che potrebbero avere interesse a continuare l’attività precedente ma non come lavoratori dipendenti, bensì come autonomi, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime.
- Il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita.
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Buongiorno, in merito al tema della prosecuzione dell’attività per i minimi le presento il mio caso:
dopo la laurea in architettura tra il 2007 e il 2008 ho avuto un contratto a progetto con uno studio di architettura. Nel 2008 ho potuto iscrivermi all’albo e così nel giugno 2008 ho aperto partita iva con il regime dei minimi per lavorare come collaboratrice con uno studio di ingegneria.
Ora a me sembra che tra lavorare come disegnatrice cad e essere iscritti ad un albo professionale ci sia differenza, e non si possa parlare di mera prosecuzione dell’attività.
Lei cosa ne pensa?
Grazie!
Che potrebbe essere giusta la considerazione ma purtroppo l’Agenzia delle Entrate non ci ha fornito note operative che possano eliminare completamente dubbi al riguardo. Come ho detto ad altri, cercherò di postare le novità appena possibile per tenervi informati. Torni a visitare il blog, sarà lieto di ospitarla nuovamente. Buon lavoro!
Buongiorno, Le chiedo in merito alla prosecuzione di attività riassumendo brevemente il mio caso. Sono un lavoratore dipendente che nel 2008 ha aperto p.i. Minimi per altra attività che in precedenza veniva svolta come prestazione occasionale o contratti di collaborazione…quindi svolgo attività autonoma da 4 anni, posso aderire al nuovo regime solo per il 2012 o rientro nel gruppo ex minimi? Grazie.
Nel caso in cui abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge potrà proseguire anche per il 2012 perchè uno dei punti specifica la durata del regime, pari a 5 anni dall’apertura della partita Iva.
Cordiali saluti
Grazie per la pronta risposta, ma il dubbio a proposito dei requisiti è: se ho una attività da 4 anni, come rientro nel requisito di non aver svolto stessa attività nell’ultimo triennio?
È valido il triennio precedente all’apertura della p.i. nel 2008?
Grazie mille!
Si, è esatto.
Buongiorno, io sono stata dipendente di impresa di pulizie fino febbraio 2011. Poi a marzo 2011 ho aperto un’impresa di pulizie. Non fatturo al mio ex datore di lavoro ma direttamente ai condomini. E’ pur vero che la clientela mi è stata passata dal mio ex datore di lavoro finora. Anche se ho intenzione di farmi una nuova clientela. Pensate che debba uscire dal regime dei minimi perchè caso di mera prosecuzione?
Grazie
Si, credo rientri nei casi di mera prosecuzione dell’attività professionale. Cordiali saluti
Buonasera, prima di aprire partita iva svolgevo, con contratto a progetto, un’attività simile a quella che svolgo ora.
Il contratto a progetto è considerato al pari del lavoro dipendente ai fini del concetto di mera prosecuzione?
La norma non è chiara per nulla.
Grazie
L’attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. E’ altresì vero che la circolare 8E/2001 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che si devono vagliare i requisiti caso per caso, in ipotesi come la sua, in cui la nuova attività sia similare ma non coincidente con la vecchia attività svolta.
Sicuramente vi sono cause di esclusione dal nuovo regime dei minimi se, come ho riportato in altri post, i clienti siano gli stessi oppure si usano gli stessi locali e strumenti produttivi del vecchio datore di lavoro.
Cordiali saluti
Buongiorno, se ho ricevute di prestazioni occasionali con una impresa per procacciatore d’affari e successivamente apro la partita iva sempre come procacciatore d’affari continuando a collaborare con la stessa azienda, credo di non poter usufruire del regime dei minimi. Tuttavia potrei usufruire del regime dei minimi se l’attività viene svolta in un altra provincia o con i propri mezzi di trasporto (propria autovettura, prima non avveniva)?
Non rileva il fatto di lavorare in un’altra provincia ma l’aver svolto la stessa tipologia di lavoro. C’è da dire che lo svolgimento di collaborazioni occasionali permette la scelta del nuovo regime dei minimi, come stabilito (in quel caso si parlava del regime delle nuove iniziative produttive) nella risoluzione 239E dell’Agenzia delle Entrate. Cordiali saluti
Spettabile dott. Micera,
Le sottopongo questo quesito:
ho aperto partita iva con il forfettino nel 2009, ora vorrei passare al nuovo regime dei minimi entrato in vigore dal 1 gennaio 2012. ho tutti i requisiti necessari, tranne forse uno: da giugno 2011 sono socio accomandante in una s.a.s.
La ringrazio per l’attenzione,
cordialmente
Amelia
E’ esatto, non si può aderire al regime dei minimi e contemporaneamente possedere quote societarie. Cordiali saluti
dunque anche se sono solo accomandante e non svolgo attività di gestione ma partecipo con una piccola quota di capitale? mi sembrava di aver capito il contrario
I chiarimenti dell’AdE si riferivano al pregresso in tema di prosecuzione dell’attività. Permane invece la regola in caso di professionisti che contestualmente partecipano a società di persone o di capitali.
buongiorno, vorrei sottoporle il mio caso.. Ho 29 anni e sono imbianchino. Ho lavorato come dipendente (sempre imbianchino) e a dicembre 2008 sono stato licenziato a causa della riduzione di lavoro… A gennaio 2009 sono entrato in mobilita’ e a marzo 2009 ho aperto la partita IVA con regime dei minimi ( sempre settore imbianchino). Volevo sapere se rientro oppure no nel nuovo regime dei minimi 2012 visto che l interruzione del lavoro da dipendente non è avvenuta per mia volonta’.. Grazie infinite
Si, il testo recita: “La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.”
Le consiglio però di avere un confronto con l’Agenzia delle Entrate per fugare ogni dubbio visto che la condizione di cui parla è relativa ad un periodo precedente l’apertura della partita Iva (2009) a sua volta precedente il subentro del nuovo regime dei minimi (2012).
Buon giorno,
sono laureata in ingegneria edile dal 2005, ho 35 anni, sono iscritta all’albo professionale degli ingegneri, ma non ho mai aperto partita IVA o svolto attività professionale autonoma da libero professionista, ho lavorato fino al 31/10/2011 solo con contratti a progetto annuali con una società di ingegneria. Dal 01/11/2011 sono disoccupata contro la mia volontà poichè la suddetta società non mi ha più fatto contratti a progetto.
Poichè il contratto a progetto è assimilato a lavoro dipendente, rientro nel punto punto 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22 Dicembre 2011, ossia aver perso il lavoro per cause indipendenti la propria volontà? E posso quindi aprire il nuovo regime fiscale dei minimi e svolgere attività da libero professionista?
Grazie.
Non credo che il fatto che la società non l’abbia più chiamata per altri contratti rientri nella casistica prevista dall’Agenzia delle Entrate a meno che il contratto stipulato non prevedesse diversamente. Si dovrebbe fare un indagine nel ‘merito’ come previsto dal fisco. Cordiali saluti