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Iva per cassaL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n.165764/2012 per l’individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa. Consulta i requisiti per accedere al regime dell’Iva per cassa in quest’articolo: Regime Iva per cassa anticipato a dicembre.

Il provvedimento chiarisce che:

  • L’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi  dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata;
  • a seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione di ‘Iva per cassa’ e l’indicazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

L’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa per almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini  dell’imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata.
Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.

Aggiornamento del 26 novembre: L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 44/E che ha ad oggetto le modalità di liquidazione dell’Iva per cassa. Leggi qui.

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