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Il decreto legge 78 del 2010 (modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) all’articolo 21 ha introdotto il cosiddetto ‘spesometro’, cioé l’obbligo di comunicare al fisco le operazioni rilevanti ai fini Iva.

La prima versione dello spesometro

La normativa in precedenza prevedeva che si dovessero comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute di ammontare pari o superiore ai 3.000,00 euro al netto dell’Iva che erano documentate da fattura. Si dovevano altresì comunicare i dati relativi alle operazioni non documentate da fatture (ad esempio emissione di scontrini) il cui valore era pari o superiore ai 3.600,00 comprensivi di Iva.

In seguito si è previsto di dover documentare tutte le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 documentate da fattura mentre il limite di 3.600,00 euro era rimasto solo per le altre operazioni.

Il nuovo provvedimento

Un successivo provvedimento datato 2 agosto 2013 ha definito le nuove modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. C’è ora un modello unico che può essere utilizzato:

  • dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, per comunicare le operazioni dal 1 gennaio 2012 con le stesse scadenze dello spesometro;
  • da chi ha effetuato operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione);
  • da chi ha effettuato operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010).

Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

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