Dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il ‘regime per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità’ che ha sostituito il regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2011. Questo nuovo regime prevede una tassazione del 5% sugli utili percepiti.
Il Quadro LM per i contribuenti minimi
Il quadro dell’Unico 2013 dedicato ai minimi, che sostituisce il precedente quadro CM, è ora il quadro LM. In questo quadro non è più presente il rigo dedicato alle ritenute d’acconto che nell’Unico 2012 era invece il rigo CM13.
La ritenuta d’acconto
Al contrario di quanto accadeva con il vecchio regime non si deve applicare più la ritenuta d’acconto sulle fatture, questo per evitare che il contribuente minimo si trovasse sempre a credito d’imposta, essendo la percentuale della ritenuta d’acconto da recuperare nella dichiarazione dei redditi maggiore del 5% di tasse da pagare sugli utili.
Il problema delle ritenute d’acconto, o meglio del loro recupero, può sorgere nel caso in cui il contribuente abbia emesso fattura nel 2011 con il vecchio regime dei minimi ma abbia poi incassato e subito la ritenuta nel 2012. In questo caso, non essendoci più righi per l’indicazione dell’ammontare delle ritenute, sembrerebbe che l’unica strada sia quella di chiedere un rimborso. Aspettiamo indicazioni dall’Agenzia delle Entrate.
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Salve,
sono proprio nel caso descritto nelle ultime righe dell’articolo….
Ci sono state delle indicazioni da parte dell’ADE?
Grazie mille.
Gianluca
Purtroppo no, sembra che l’unica strada sia presentare istanza di rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Salve alla luce della circolare 47/E del 5 luglio esiste una possibilità di recuperare in dichiarazione anche le ritenute d’acconto di cui parla l’articolo (fatture 2011 pagate nel 2012?).
Grazie
La Risoluzione 47/E fa esplicito riferimento all’applicazione delle ritenute in relazione ai bonifici disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR. Si riferisce alle ritenute applicate erroneamente dalle banche su bonifici emessi nei confronti di contribuenti ‘minimi’.
La Risoluzione spiega che questo tipo di ritenute possano essere eccezionalmente indicate in Unico 2013 al rigo RS33 in alternativa al all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cioé l’istanza di rimborso da fare all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso delle ritenute entro i 48 mesi dal pagamento delle stesse.