Il Fisco ha calcolato che saranno circa mezzo milione i contribuenti costretti a non usufruire del regime dei minimi per mancanza dei nuovi requisiti imposti dall’ultima manovra finanziaria (controlla se hai tutti i requisiti per usufruire del regime dei ‘superminimi’).
Quanto costa in termini di tasse l’uscita dal regime dei minimi con tassazione sostitutiva al 20% rispetto alla tassazione ordinaria Irpef e relative addizionali?
Seguiamo l’esempio di massima di un professionista iscritto alla gestione separata Inps che ha percepito compensi per 20.000,00 euro annui (non teniamo conto delle spese e delle ritenute d’acconto sulle fatture):
Il professionista in regime dei minimi scomputerà dai compensi il 26,72% dovuto all’Ente e cioé 5.344,00 euro. Le somme dovute all’Inps sono deducibili dal reddito lordo, il reddito netto quindi ammonterà a 14.656,00 euro. Su questa somma si calcola l’imposta sostitutiva del 20%, quindi 2.931,00. Il professionista in regime dei minimi pagherà un ammontare pari ad euro 8.275,00 di tasse e contributi previdenziali a fronte di un reddito netto pari ad euro 11.725,00.
Il professionista soggetto ad Irpef sottrae lo stesso importo (5.344,00 euro) dal reddito lordo ai fini previdenziali per ottenere l’imponibile di euro 14.656,00.
Calcola le tasse da pagare, in questo caso si applica l’aliquota del 23%, di conseguenza l’Irpef lorda è pari a 3.371,00 euro. Da questa cifra però si deve sottrarre la detrazione a favore dei lavoratori autonomi di 770,00 euro, quindi l’Irpef netta è pari ad euro 2.601,00. Calcola le addizionali (ad es. Regionale con aliquota al 1,4% e Comunale con aliquota al 0,8%) che ammontano ad euro 324,00.
L’ammontare di tasse e contributi Inps del professionista saranno pari ad euro 8.267,00, a fronte di un reddito netto pari ad euro 11.733,00.
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quando leggo questi conti mi vien sempre da piangere :°)
E’ spaventoso… 🙁
Quasi il 50% da pagare!!
Si, il peso fiscale è pari a circa il 41% di quanto incassato, se può consolare nei Paesi scandinavi si supera il 50%…
Quello che volevo far notare è la differenza tra i regimi.
Nell’esempio che ho proposto, ovviamente generico e non esaustivo, è più conveniente il regime ordinario invece della tassazione sostitutiva, seppur di pochissimi euro.
Se a ciò si aggiungono eventuali altre deduzioni per persone a carico, case di proprietà e spese da portare in detrazione, si nota come il carico fiscale di chi è soggetto alla tassazione ordinaria può essere anche inferiore rispetto alla tassazione sostitutiva dei minimi.
Nella mia piccola esperienza ho notato che coloro che erano veramente avvantaggiati dal regime dei minimi erano i pensionati che potevano far valere molte deduzioni e detrazioni per abbassare le tasse sulla pensione ed in più potevano godere della tassazione inferiore per i redditi dell’eventuale attività che continuavano a fare come autonomi.
Idem, ma per il semplice fatto che appena mi si para davanti un termine tecnico fiscale mi viene il vomito e non ci capisco nulla! My God
Caro Sebastian, non sai a volte quanto è difficile anche per noi che lavoriamo nel settore interpretare alcune norme fiscali! Comunque il tuo commento mi spingerà ad essere ancora più chiaro possibile…
Caro Fabio, il mio non era un commento personale rivolto a te :)! Semplicemente temi come fisco, tributi, conti, bilanci, ecc sono un po’ ostici per me che sono a digiuno.
Sono sicuro che seguendo il tuo blog pian piano comincerò ad comprendere il linguaggio.
Anzi, complimenti per il tuo lavoro! 🙂
Ciao e grazie
sarei grato se potesere riassumere sinteticamente obblighi ed agevolazioni per quelli che entrano nel regime transitorio ex minimi.
Grazie e complimenti per le sue consulenze
Grazie Alessandro.
Gli ex minimi saranno soggetti alle normali aliquote Irpef ed alle eventuali addizionali regionali e comunali (niente imposte sostitutive quindi), vi sarà però l’esonero della registrazione e della tenuta delle scritture contabili e l’esonero dal versamento dell’Irap.
Gli ex minimi dovranno reintrodurre l’Iva nelle fatture emesse (ora al 21%) ma non saranno soggetti ai versamenti periodici, l’imposta sarà versata solo dopo il calcolo della liquidazione annuale. Saranno soggetti agli studi di settore.
Questo a grandi linee almeno fino ad ora, vedremo se l’Agenzia delle Entrare pubblicherà note operative che possano chiarire meglio la gestione degli ex minimi.
Cordiali saluti
Grazie per la esauriente risposta. Approfitto della Sua cortesia per un altro quesito:
se l’ex minimo è un professionista con soli redditi(oltre la prima casa) e spese di lavoro autonomo può dedurre spese sanitarie e interessi sul mutuo?
Se ci si riferisce a redditi di lavoro autonomo sottoposti a tassazione sostitutiva (ad es. il 20% dei minimi attuali) no, infatti nel quadro CM della dichiarazione dei redditi si portano in deduzione solo i contributi previdenziali ed assistenziali.
Nel caso della tassazione ordinaria invece, i redditi da lavoro autonomo concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente da cui si potranno portare in detrazione le eventuali spese, quindi se lei diventerà un ex minimo potrà usufruire delle eventuali deduzioni sul reddito e delle detrazioni sulle tasse da pagare.
Salve, sono un freelance e vorrei aprire partita IVA,
cosa dovrei fare?
Mi conviene aspettare dicembre/gennaio per l’anno nuovo?
Che tipi di partita IVA ci sono e quale mi conviene fare?
Ringrazio fin da ora per la cortese risposta.
Andrea Baccolini
Salve Andrea, benvenuto sul blog e complimenti per i suoi lavori.
In linea di massima, può controllare se ha i requisiti richiesti dal nuovo regime dei minimi (Controlla qui), perché in caso di riscontro positivo potrebbe usufruire di un’imposta sostitutiva molto conveniente, pari al 5% dei suoi redditi da lavoro. Il regime dura cinque anni, quindi se lei aprirà la partita Iva all’inizio del 2012, questo regime agevolato le durerà fino al 2016, di conseguenza, se non ha l’esigenza di aprire subito la sua posizione Iva le conviene pazientare ancora, anche per aspettare ulteriori note operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sono a sua disposizione se vorrà assistenza fiscale,
buon lavoro
https://www.studiomicera.it/ex-minimo-dal-2012-cosa-devo-fare/
Ho la fortuna di essere un dipendente ma anche un libero professionista in regime “dei minimi” per il secondo lavoro. Dal 2012 diventero’ un ex-minimo e so gia’ che nel 2013 paghero’ un mare di tasse tra IRPEF 2012, tasse regionali, comunali e anticipo 2013, visto che il reddito da libero professionista (30.000 euro) si sommera’ a quello da dipendente (40.000 euro). Pazienza: c’e chi il lavoro non ce l’ha… La mia domanda e’ semplice: visto che l’IRAP non la pago comunque, mi conviene diventare un “ex-minimo” o un tornare ad essere un contribuente “normale”?
La convenienza dipende da due fattori (allo stato dei fatti, quindi salvo ulteriori novità in merito): l’esonero dalla registrazione e della tenuta delle scritture contabili e l’esonero ad effettuare la liquidazione periodica dell’iva, per quanto concerne gli ex minimi. Dovrebbe quindi valutare se l’introduzione di questi due aspetti le porterebbe aggravi di costi, nel caso si avvalga di consulenza esterna, o di tempo speso, nel caso si occupi in prima persona della sua contabilità.
sulla base di quanto sarà il trattamento per gli ex minimi
se un professionista possiede solo redditi da lavoro autonomo e porpria abitazione principale, quali oneri potra dedurre?
Grazie e cordiali saluti
Essenzialmente quelli legati alla casa ed al lavoro, quindi vi saranno deduzioni per l’abitazione principale e deduzioni per i contributi previdenziali nonché per i contributi legati ad eventuali gestioni facoltative per la pensione. I lavoratori autonomi possono godere anche delle detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro autonomo, rapportate al livello di reddito (più alto il reddito, inferiori le detrazioni).
Buongiorno, quello che affermate è molto importante. Ma non riesco a trovarne conferma in nessuna circolare dell’ inps o chiarimento dall’ agenzia delle entrate. Come fate a dire che gli ex minimi potranno ancora dedurre come oneri i contributi previdenziali, se sarà applicata la determinazione usuale del reddito per il calcolo della tassazione ai fini dell’ irpef? Potete indicarmi un posto dove sta scritto?
Vi sarei molto grato,
Stefano
Dall’articolo 10 del Tuir. Ricordo che, come scritto, sono esempi generici e non esaustivi e la manovra di Ferragosto ci ha dimostrato come un regime che sembrava rodato ed assodato e’ stato cambiato nel giro di un mese. Se avete dubbi sulla vostra situazione fiscale/contabile parlate e consultate il vostro commercialista di fiducia (anche me, se avete bisogno di consulenza professionale, ma contattatemi via mail).
Cordiali saluti
Grazie. In ogni caso un lavoratore autonomo può detrarre per intero i contributi previdenziali come oneri dal reddito complessivo, per calcolare l’ irpef sul reddito netto, giusto?
Si, riporto parte dell’art. 10 del Tuir (consigliandone la lettura): ‘Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: …. e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche’ quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi….’
Purtroppo bella fregatura per tutti.
Questa operazioni di fatto incentiva due cose: a chiudere l’attività per quelli che non rientrano nel nuovo regime del 5% oppure a “fare nero”. Ad ogni modo, da quello che ho potuto chiedere, conviene attendere l’arrivo del nuovo anno quando, di fatto, sarà obbligo applicare dei cambiamenti in questo senso. Vedremo.
Ad ogni modo quello che questo blog fa è un ottimo lavoro di divulgazione e semplificazione! Grazie
Buonasera. La ringrazio del suo post veramente esemplificativo. Colgo l’occasione della sua professionalità per porle un paio di domande, che sicuramente saranno utili ad altri “colleghi minimi” che si vedranno traghettare nel nuovo regime ex-minimi:
1- Come sappiamo tutti, il regime dei minimi adotta il principio di cassa: se si fattura un importo nell’anno N, e tale importo viene riscosso nell’anno N+1, tale importo concorrerà all’imponibile – e quindi con i relativi adempimenti fiscali – dell’anno N+1. Con il regime degli ex-minimi si passerà al principio di competenza.
Segue questo dubbio: se si fattura un importo di € xxx in data 15/12/2011, scadenza fattura al 15/01/2012 (quindi con incasso nell’anno 2012), che succede? Su questo importo si applicherà la contabilità del regime dei minimi sull’anno fiscale 2012, nonostante il regime dei minimi non esisterà più? O si applicheranno le nuove aliquote del regime ex-minimi?
2- Studi di settore: mi chiedo come un contribuente che fino a ieri rientrava nel regime dei minimi, e impossibilitato dai “limitati” introiti ad essere congruo con il relativo studio di settore.. ora lo debba essere. E’ obbligatoria la congruità o risulta comunque una sorta di “esenzione” dagli studi di settore, come da circolari dell’Agenzia delle entrate?
Grazie mille.
Cordiali Saluti,
Mauro
Le imprese seguono il principio di competenza i professionisti vanno per cassa. Riguardo gli studi di settore, è il dubbio amletico che abbiamo tutti e per il quale non ci sono stati chiarimenti. Alcuni hanno avanzato l’ipotesi che si possa ricorrere al principio di marginalità economica che vale per alcune attività ai sensi dell’esclusione dagli studi di settore, altri hanno avanzato l’ipotesi che si debba semplicemente compilare le note a margine dello studio per indicare che si era minimi l’anno precedente l’uscita dal regime.
Grazie mille. Veramente gentile.
Mi resta ancora qualche dubbio sul punto 1. Vuole dire che tutt’ora, io come impresa individuale, sarei soggetto nonosante appartenente al regime dei minimi al principio di competenza? Non capisco ad ogni modo se si applica il principio di cassa, con quale regime saranno tassate le entrate fatturate nel 2011 e incassate nel 2012.
Saluti
No, oggi appartenendo al regime dei minimi è soggetto al regime di cassa, in seguito alla fuoriuscita da tale regime seguirà il regime di competenza. Per mancanza di note operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, riporto le linee guida che erano contenute nel manuale del regime dei minimi pubblicato dall’Ade. Potrebbe trovare applicazione per analogia, ovviamente è da ritenere solo una considerazione perché per le applicazioni pratiche, come ho scritto, si deve sempre tenere conto di cosa ci dirà l’Amministrazione finanziaria: “In particolare, è previsto che nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime dei minimi ad un periodo d’imposta soggetto al regime ordinario, i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi soggetti al regime dei minimi, non assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d’imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria) dovranno assumere rilevanza nei periodi d’imposta successivi.”
Cordiali saluti
Salve e complimenti per il suo Blog; vorrei gentilmente sapere un paio di informazioni: Sono un artigiano piastrellista di 37 anni ho aperto l’attività nel 2006 e nel 2008 ho aderito al regime dei minimi, dall’anno prossimo a quale regime potrò aderire? posso e mi conviene aderire al”ex-minimi”?
Se invece cambiassi lavoro (come è in programma salvo imprevisti)chiudendo la mia attuale P.IVA e aprendo come Agente di commercio, poss aderire ai nuovi minimi contribuenti, e se nò, quale regime fiscale mi conviene adottare?
Grazie mille.
Avendo aperto la partita IVA prima del 2008, non potrà accedere al nuovo regime dei minimi, ma solo al regime degli ‘ex minimi’, che le può offrire semplificazioni contabili rispetto al regime ordinario. A nulla vale chiudere e riaprire la partita IVA, perché si fa riferimento anche agli anni precedenti.
Complimenti per il blog. Seguendo l’esempio che ha proposto sopra leggo che dall’importo percepito di 20.000 euro (ottenuto da ricavi meno i costi) si scomputerà il 26,72% dovuto alla Gestione Separata INPS e cioé 5.344,00 euro per ottenere l’imponibile di euro 14.656,00. A quest’ultimo si applicherà un’aliquota IRPEF pari al 23% in quanto non si superano i 15.000 euro di scaglione.
Chiedo se la stessa procedura viene adottata per quanto riguarda un libero professionista iscritto alla propria cassa, cioè INARCASSA e come si calcola la detrazione per lavoratore autonomo. Grazie e cordiali saluti.
Grazie. L’esempio è simile anche per quanto riguarda lo scomputo di quanto versato alla cassa di previdenza, nel senso che le somme versate all’Inarcassa potranno essere portate in deduzione dal reddito da lavoro autonomo e quindi abbasseranno la base imponibile su cui calcolare le tasse.
Per i lavoratori autonomi sono previste detrazioni per il lavoro svolto, somme che si devono sottrarre dalle tasse da pagare e che sono calcolate in percentuale al reddito (più si guadagna, inferiori sono le detrazioni sulle tasse). Consiglio di consultare le istruzioni del modello Unico PF sul sito dell’Agenzia delle Entrate per sapere con certezza quali sono gli importi (o rivolgersi al proprio consulente di fiducia).
Cordiali saluti
Nel suo caso come è stata calcolata la detrazione a favore dei lavoratori autonomi di 770,00 euro? Grazie
Dopo aver per tre volte inviato il seguente quesito all’Agenzia delle Entrate non ho ricevuto risposta, perciò io spero tanto che possa farlo lei :nella circolare 8/E 2012 viene ribadito (come nel precedente provved. 185825/2011 all’art.6 ) al 6.6 l’obbligo di adeguamento a studi di settore come “disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008” dove c’è invece l’ESCLUSIONE da quell’obbligo. Perciò la risposta “a tali soggetti si applicano gli studi di settore non rilevando nell’ordinamento una disposizione che lo escluda” NON E’ VERA perché la disposizione che lo esclude c’è ed è l’art.7! Sarei dunque legalmente perseguibile nel caso in cui nel mio nuovo regime agevolato come ex minimo con tutti i requisiti invariati, secondo l’art.7 D.M 2/01/2008 io non presentassi studi settore? Grazie per l’aiuto che potrà darmi
Purtroppo l’orientamento finora avuto, in mancanza di ulteriori circolari esplicative dell’Agenzia oltre quella da Lei citata, è stato quello di ritenere soggetti a studi gli ex minimi. Ho scritto mie considerazioni al riguardo in questa pagina: https://www.studiomicera.it/ex-minimi-e-studi-di-settore/
Cordiali saluti
Sono un giovane libero professionista (ingegnere) e ho il regime fiscale dei minimi, vorrei avere un chiarimento in merito ad un requisito di tale regime fiscale. Per entrare a farne parte uno dei requisiti è di non essere socio di un’altra società (ad esempio srl), se però io dovessi diventare socio di una srl successivamente all’entrata nel regime dei minimi, decade il mio diritto a farne parte, oppure no? Spero di essermi spiegato.
Ringrazio per la disponibilità