Nel testo del decreto legge 98 (la manovra finanziaria di cui si sta tanto discutendo in questi giorni) vi è riportata la possibilità di sanare i pagamenti delle imposte effettuati in ritardo ma entro l’arco di 14 giorni con sanzioni ridotte.
In questo caso le sanzioni da aggiungere alla tassa saranno pari allo 0,2% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo.
Permangono le altre percentuali: nel ravvedimento cosiddetto ‘breve’, ora possibile dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari al 3% dell’imposta, per il ravvedimento annuale o ‘lungo’, si paga il 30% dell’imposta non versata.
A queste sanzioni si devono sempre aggiungere gli interessi legali nell’ordine dell’1,5% annuo.
Esempio:
Importo di € 10.000 da versare entro il 18/07/2011, si ritarda e si paga il 28 luglio. Si devono aggiungere €200 di sanzioni (10.000 * 0,2%*10gg) e €4,11 di interessi legali (1,5% di 10.000 *10/365gg)
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