Seleziona una pagina

Nel testo del decreto legge 98 (la manovra finanziaria di cui si sta tanto discutendo in questi giorni) vi è riportata la possibilità di sanare i pagamenti delle imposte effettuati in ritardo ma entro l’arco di 14 giorni con sanzioni ridotte.

In questo caso le sanzioni da aggiungere alla tassa  saranno pari allo 0,2% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo.

Permangono le altre percentuali:  nel ravvedimento cosiddetto ‘breve’, ora possibile dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari al 3% dell’imposta, per il ravvedimento annuale o ‘lungo’, si paga il 30% dell’imposta non versata.

A queste sanzioni si devono sempre aggiungere gli interessi legali nell’ordine dell’1,5%  annuo.

Esempio:

Importo di € 10.000 da versare entro il 18/07/2011,  si ritarda e si paga il 28 luglio.  Si devono aggiungere €200 di sanzioni (10.000 * 0,2%*10gg)  e €4,11 di interessi legali (1,5% di 10.000 *10/365gg)

 

0