Ai fini del redditometro, i beni che l’imprenditore o il lavoratore autonomo usano esclusivamente per la propria attività lavorativa non assumono rilevanza ai fini del redditometro. Questo può valere ad esempio per macchinari e/o attrezzature che l’imprenditore usa per la sua attività. Le vecchie disposizioni prevedevano l’esclusione di un bene ‘utilizzato nell’esercizio di impresa, arti e professioni e tale circostanza risulti da idonea giustificazione’ ora la norma parla di beni ‘esclusivamente ed effettivamente’ utilizzati nell’attività d’impresa o professionale. Di fatto non cambia nulla, i beni per i quali il lavoratore fornisce documentazione per la verifica dell’esclusiva utilizzazione in ambito professionale o d’impresa non rientrano nel redditometro.
I beni considerati promiscui
Sappiamo però che esistono dei beni cosiddetti ‘promiscui’, per i quali l’inerenza dei costi nell’attività lavorativa vale solo per una percentuale stabilita dalla legge. Esempio tipico sono le autovetture. Dal 1 gennaio di quest’anno si possono dedurre le spese al 20%. La parte che non si considera inerente all’attività lavorativa può rientrare nei calcoli del redditometro ed il fisco può chiedere giustificazione di tale parte dei costi al contribuente. Ricordo che la deducibilità delle autovetture per i contribuenti minimi è rimasta invece invariata al 50%.
Considerazioni dell’Agenzia delle Entrate
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è quella di affermare che: ‘i beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio le auto ad uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile’.
Sembra difficile la possibilità che il Fisco accetti la tesi dell’imprenditore che cerchi di dimostrare un uso maggiore del bene nell’ambito della sua attività per diminuire il ‘peso’ del bene stesso ai fini del redditometro…
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