L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i provvedimenti attuativi n. 185820/2011 sull’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e n. 185825/2011 sulle modalità di applicazione del regime contabile agevolato, stabilendo le regole per l’applicazione del nuovo regime dei minimi e delle regole per il regime contabile degli ex minimi (regime contabile agevolato).
Il regime contabile degli ex minimi (regime contabile agevolato)
Coloro i quali non possono rientrare nel regime dei minimi iniziato nel 2012 per mancanza di requisiti non possono usufruire dei vantaggi contabili e fiscali previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820.
Se hanno però i requisiti del ‘vecchio regime dei minimi’ sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, dell’ Irap e dell’Iva;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva nonché l’esonero dal versamento dell’acconto annuale;
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.
Permangono invece alcuni adempimenti nel regime contabile degli ex minimi (regime contabile agevolato):
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro;
- presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
- versamento annuale dell’ Iva, dell’acconto e del saldo dell’Irpef e relative addizionali;
- adempimenti dei sostituti d’imposta;
- comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro);
- comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici;
- studi di settore e parametri (per l’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri).
gli ex minimi devono fare qualche comunicazione per adottare
il regime agevolato a loro dedicato?
Grazie cordiali saluti
I minimi che non hanno i nuovi requisiti per rientrare nel nuovo regime rientrano naturalmente nel regime contabile semplificato a meno che non vogliano optare direttamente per il regime ordinario, in questo caso l’opzione vale per almeno un triennio e si comunica con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta effettuata.
ciao fabio, una domanda per chiarire, sull’iva.
riporti che: “dal pagamento di liquidazioni e versamenti periodici (e acconto annuale) dell’Iva;”
ma la liquidazione annuale rimane? se ci fosse la liquidazione periodica sarebbe per noi un vantaggio, più che uno svantaggio, invece che versarla tutta insieme a fine anno, ma mi rendo conto che è molto personale come opinione 🙂
La liquidazione annuale (e la dichiarazione IVA) rimarrà, come avviene per chi ha aderito al regime delle nuove iniziative produttive. In effetti poteva essere vantaggioso avere sottomano i conti periodici…
visto che (purtroppo) diventero’ un ex-minimo e, per ora, non chiudo la partita IVA, nelle fatture che faro’ dal 1° Gennaio che dicitura dovro’ indicare? Ovviamente dovra’ essere diversa da quella usata fino ad oggi…
Grazie
Non si fa riferimento a diciture particolari per gli ‘ex minimi’. Si compilerà la fattura nel modo usuale (es. per i professionisti) compensi + rivalsa contributi previdenziali, IVA al 21% sul totale, si sottrae il 20% di ritenuta se si fattura a titolari di partita Iva. Questo 20% di ritenuta si calcola sui compensi più rivalsa Inps per chi è iscritto alla Gestione Separata, si calcola solo sui compensi per chi è iscritto a Casse obbligatorie (periti industriali, medici, geometri, avvocati).
Cordiali saluti
Mi scuso se il quesito è stato già posto ma vorrei sapere:
minimo nel 2011 emette fattura entro dicembre ma incassa
nel 2012 in regime ex minimi
Quale deve essere il trattamento contabile e fiscale(IVA?)
dell’operazione?
Grazie e cordiali saluti
anch’io ho questo problema … da quanto ho capito, occorre fare una nota di credito per le fatture 2011 non incassate e rifare le fatture a gennaio … un bel vantaggio sorattutto per i clienti che possono ritardare i pagamenti, solo carta inutile per noi oltre al fatto che così nel 2012 si rischia di andare oltre il limite dei 30.000 di ricavi (la cassa del 2011 + la competenza del 2012) !
Comprendo molto bene i problemi dei professionisti. Purtroppo non sono state pubblicate note operative quindi permane questa situazione.
piccolo aggiornamento: mi sono confrontato con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Firenze il quale mi ha suggerito di non fare praticamente nulla in quanto, anche sulla base del comma 112 art.1 della legge 244 finanziaria del 2007, non vi sono disposizioni in tal senso: le fatture emesse nel 2011, anche se ancora non pagate, mantengono infatti la loro validità ai fini Iva e non devono pertanto essere riemesse, mentre dal punto di vista irpef rientreranno ovviamente nella contabilità 2012.
La ringrazio di aver condiviso con noi il confronto. Buon lavoro e cordiali saluti
Buongiorno.
Sono un ex contribuente al minimo; essendo titolare di una pensione, per l’ anno 2012 dovrò cumulare il reddito del lavoro con la pensione stessa?
grazie.
E’ corretto, non vi sarà tassazione sostitutiva dell’Irpef per gli ex minimi quindi vi sarà il cumulo tra la pensione e il reddito da lavoro autonomo. Cordiali saluti
Un paio di chiarimenti..
Sono avvocato, 36 anni.
titolare di partita iva dal 2006.
dal 2008 nel regime dei minimi. Se non ho capito male, a decorrere dal 1 gennaio 2012 sono nel regime c.d. agevolato degli ex minimi (salvo opzione per il regime ordinario con relativa dicitura da indicare in fattura).
Il pagamento iva è annuale?
Inoltre: fatturando principalmente ad altro studio legale, associazione professionale titolare a sua volta di partita iva, devo continuare ad inserire la ritenuta d’acconto del 20% che lo studio è tenuto a versare a mio favore?
Un’altra domanda ancora: il regime attuale degli ex minimi ha una durata? vale a dire, ci sono requisiti anagrafici e di reddito per la permanenza nel regime?
grazie
silvia
Avendo aperto la partita Iva prima del 31 dicembre 2007, rientra nel regime contabile semplificato degli ex minimi e potrà rimanervi finché avrà tutti quelli che erano i requisiti ante riforma del regime. La liquidazione è annuale e continuerà a subire le ritenute d’acconto per le sue fatture. Buon lavoro
una domanda, per cortesia,
ero contribuente minimo, oggi 2012 finirò tra gli “ex minimi” agevolati,
la mia unica fonte di reddito è il lavoro e con il regime dei minimi non potevo mettere in detrazione le spese mediche e le spese universitarie,
potrò farlo con questo regime “ex minimi” agevolati ? o è una detrazione ammessa solo nel regime orinario?
grazie mille
Dovrebbe essere possibile. Al momento non sono previste tassazioni sostitutive dell’Irpef per il regime semplificato degli ‘ex minimi’ quindi dovrebbero valere le deduzioni e le detrazioni ‘ordinarie’.
Vengo da una mattinata infernale, nella quale mi hanno sbattuto da un impiegato all’altro dell’agenzia entrate, caf vari, cna… e nessuno che mi abbia saputo dire in quale regime – da questo mese – io mi troverò.
Ho una partita Iva da oltre 20 anni, che mi serve esclusivamente per lavoro a contratto “co co pro”, e sempre con la stessa società da 12 anni.
Nel 2007 optai per i “minimi”, visto che da quella data il mio stipendio annuo è di 8.400 euro Lordi.
Da dicembre 2011 ho avuto un piccolo aumento ( a 12.900 euro/anno Lordi), e da gennaio – mi pare di capire – non rientrerò nei “minimi”.
La domanda è: sarò nel regime “ex-minimi” oppure “super minimi” (ma cos’è?) oppure in quello agevolato o ordinario?
Quali caratteristiche devono avere i vari regimi?
Grazie, soprattutto per la sua disponibilità.
Avendo aperto la partita Iva prima del 31 dicembre 2007 non potrà aderire al nuovo regime dei minimi. Se però continua ad avere quelli che erano i requisiti richiesti dai cosiddetti ‘vecchi minimi’ transita automaticamente in un regime ‘residuale’ che prevede semplificazioni contabili ma purtroppo l’applicazione degli studi di settore. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non si fa specifico riferimento alla tassazione da applicare quindi si ritiene che l’imposta sul reddito sarà l’Irpef (più le addizionali). Cordiali saluti
Le chiedo aiuto … ne ho un bisogno urgentissimo.
Il reddito per l’accesso al regime del minimi (il regime che per moltissimi dal prossimo anno di fatto sparira’) e’ di 30.000 euro: e’ un reddito LORDO oppure al NETTO di spese e contributi previdenziali obbligatori …. Ho paura di aver fatto una *****(evitate, grazie) spaventosa nel 2009!!!!!
Grazie
Per i minimi valeva il principio di cassa. Doveva determinare il reddito come:
Ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta
meno
Spese sostenute nel periodo d’imposta.
Buongiorno Dott. Fabio Micera,
avrei cortesemente bisogno di una delucidazione riguardante la mia attività. Ho iniziato l’attività nell’anno 2003 con regime IVA, nell’anno 2009 avendone i requisiti aderisco alla normativa dei minimi sino all’anno 2011.
A partire da quest’anno entrerò a far parte del regime degli ex-minimi, dovrò indicare l’iva in fattura e usufruirò di questo regime ancora per i prossimi due anni 2012 (4 anno minimi) 2013 (5anno minimi) se ho capito bene, mi conferma?
Vi saranno tassazioni ai fini irpef?
Grazie per il tempo dedicatomi.
Giuseppe
Il quinquennio di opzione vale per chi, potendo, ha optato per il regime dei minimi. Per gli ex minimi invece, la permanenza nel regime vale finché si mantengono quelli che erano i requisiti previsti per i cosiddetti ex minimi. Se quindi mantiene gli stessi requisiti che le avevano permesso di optare per il vecchio regime, potrà rimanere anche in quello degli ‘ex minimi’ (tenuta scritture contabili semplificata, no irap, ecc.). Cordiali saluti
potrebbe riassumere quali documenti(dichiarazioni comunicazioni,indicatori ,etc)deve inviare chi ha usufruito nel 2012 del regime agevolato ex minimi.
Grazie e cordiali slauti
Buongiorno, riprendo questo argomento in quanto, pur essendo ex minimo, l’ag. delle entrate mi contesta di non aver versato l’acconto IVA a dicembre 2012 sanzionandomi con il 10% dell’importo. Il mio commercialista mi dice che a lui risulta che debba essere pagato in base a non so quale articolo di qualche rivista mentre io, in Internet ho letto solo del contrario.
Il comma 3 della legge 98/2011 parla di “esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal DPR 100/1998.”
In questa norma rientra anche l’acconto di dicembre ?
Il problema è che anche quest’anno non ho effettuato il versamento dell’acconto e sarebbe un’altra bella cifra da pagare di sanzione.
Ma nel modello Unico andava indicato qualcosa per dire che si è “ex minimi” ?
Cordiali saluti
Il regime degli ex minimi è un regime ‘naturale’ vi si accede se non si hanno i requisiti dei nuovi minimi. Si devono però avere i requisiti del vecchio regime dei minimi altrimenti si transita nel regime semplificato che precede tra l’altro il pagamento degli acconti iva e delle liquidazioni periodiche.
Ciao Fabio, un informazione , ex minimi secondo anno ,l’irap è ugualmente esclusa ?
Gli ex minimi sono esonerati dall’irap, si.
Buongiorno, mi potrebbe chiarire se un contribuente in possesso dei requisiti per adottare un regime contabile agevolato (ex minimi) ha però, senza aver fatto alcuna opzione, regolarmente effettuato i versamenti IVA trimestrali e per l’anno 2012 presentato anche la dichiarazione IRAP, può per l’anno 2013 e seguenti accedere alle agevolazioni previste per gli ex minimi (per cui non inviare la dichiarazione IRAP) pur continuando ad effettuare le liquidazioni IVA trimestrali?
Salve Anna, il fisco guarda anche al cosiddetto ‘comportamento concludente’ nel senso che se ha effettuato i versamenti iva periodici dell’Iva si è comportata come un contribuente in regime fiscale semplificato. Per quanto riguarda l’Irap, vi è molta giurisprudenza che ha chiarito che sono esonerati dal versamento di questa imposta i contribuenti che, ad esempio, non hanno un’autonoma organizzazione. Per ogni chiarimento ulteriore però, come sempre, consiglio di contattare il vostro commercialista.
Cordiali saluti
Buongiorno,
ho aperto la partita iva prima del 2008, nell’anno 2008 ho optato per essere in contabilità semplificata normale e di non usufruire del vecchio regime dei minimi… trascorso il triennio di permanenza sono rimasta semplificata normale anche nell’anno 2012.
Per l’anno 2013 sono entrata nel regime degli ex-minimi.
Ora mi sorge il dubbio: leggo ovunque che chi ha i requisiti per il regime degli ex-minimi, essendo regime naturale, ma non vuole applicarlo deve optare per il regime ordinario e questa opzione è vincolante per tre anni.
Visto che il regime degli ex-minimi è “nato” nell’anno 2012, mi chiedo… tutti i contribuenti con i requisiti avrebbero dovuto “scegliere” cosa fare nel 2012?
Mi spiego: avrei dovuto fare opzione di regime ordinario nel 2012 e permanerci fino al 2015? E quindi nel 2013 non avrei potuto usufruire del regime ex-minimi o resta valido il triennio già scontato dal 2008 al 2011?
Spero di essermi spiegata… la ringrazione per l’eventuale risposta.
Esiste anche il cosiddetto comportamento concludente. I contribuenti ex minimi liquidano l’Iva solo annualmente quindi se lei invece ha versato l’iva periodica (mensile o trimestrale) si è comportata come un contribuente in contabilità semplificata.
Buongiorno, un contribuente ex minimo ( secondo anno) nel modello unico 2014 deve compilare gli studi di settore,non ha più diritto a cause di esclusione come l’anno precedente( cod.12 inserito nel mod.unico 2013) . E’ ,quindi ,soggetto agli studi in tutto e per tutto ?
Gli ex minimi sono soggetti agli studi di settore, si.
Salve, io sono insegnante in una scuola mentre in estate mi capita di collaborare con delle assicurazioni come perito danni da grandine, in ambito agricolo. Il giro.d’affari non supera mai i 12/13mila euro l’anno e il reddito che ne deriva, va a cumularsi con quello da insegnante, cosa che con il regime dei minimi non avveniva. Questo reddito viene, quindi, a trovarsi nella fascia ttassata al38%, cui bisogna sommare il 10% che verso alla cassa professionale. Tolti i costi, mi pare che mi resti in tasca circa il 40% di quello che ho fatturato. Secondo lei i miei calcoli sono giusti? Inoltre volevo chiederle, se apro e chiudo la.p.iva in base al fatto di lavorare o meno(in pratica, la apro se mi chiamano e la chiudo uando.smetto di lavorare) posso avere dei problemi con l’agenzia delle entrate? Grazie
Come da lei scritto, nel regime dei minimi il reddito netto dell’attività lavorativa viene tassato con l’imposta sostitutiva del 5%. Facendo parte del regime degli ex minimi, i compensi si sommano invece con altri redditi quali quello da lavoro dipendente andando ad aumentare il reddito totale che sarà tassato con l’Irpef. A differenza della gestione separata Inps, per gli iscritti a Casse professionali la rivalsa che si addebita ai clienti non costituisce reddito quindi non deve essere sommata ai compensi richiesti. Questo perché la rivalsa delle Casse professionali costituisce un obbligo mentre l’assoggettamento a rivalsa del 4% della Gestione Separata è un’opzione esercitabile o meno dal lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda l’apertura e chiusura della partita iva in un lasso temporale breve ricordo di articoli su controlli dell’Agenzia delle Entrate in merito a posizioni fiscali aperte e chiuse in un arco temporale inferiore ai due anni ma penso il tutto sia demandato ai vari uffici territoriali e le loro decisioni in merito.
Cordiali saluti
Salve, mi servirebbe un chiarimento. Sono nel regime dei minimi da Maggio 2014 e, attivando una collaborazione, nel 2015 dovrei superare ampiamente il limite dei 30.000 Euro. Cosa succede a questo punto? Divento ex-minimi oppure cos’altro?
Grazie.
Rientrerebbe nel regime ordinario che prevede il pagamento dell’Irpef e della liquidazione dell’Iva periodica (mensile o trimestrale) questo perché i contribuenti chiamati in gergo ‘ex minimi’ sono coloro che avevano i requisiti per il precedente regime dei minimi ma non per il nuovo con tassazione al 5%. I contribuenti ex minimi hanno quindi il vincolo del non superamento dei 30.000 euro.
sono con partita iva dall’aprile 2009 in regime de minimi. Posso continuare o devo passare a regime non normale non ho capito molto. Io lavoro molto saltuariamente..
Nel 2015 partirà il nuovo regime forfettario, ne ho scritto qui: https://www.studiomicera.it/regime-forfettario-2015/
chi si trova nel regime dei minimi può comunque continuare nel proprio regime fino alla scadenza del quinquennio di agevolazioni o fino ai 35 anni di età se più giovane.
Ero nel regime degli ex minimi nel 2013, dall’01.01.2014 sono passata nel regime ordinario versando l’iva trimestralmente, dall’01.01.2015 passerò nuovamente nel regime ex minimi. Pago l’acconto iva 2014?
Grazie
Dal 1 gennaio esisterà solo il regime forfettario quindi bisogna verificare di avere i requisiti per lo stesso, altrimenti il regime fiscale adottato sarà quello ordinario. Cordiali saluti
Buongiorno dott. Micera
io ho concluso i 5 anni (avendo un’età superiore ai 38 anni) dal 2015 dovrei diventare ex minimo (fatturato medio annuo intorno ai 28.000 euro. Posso pero’ entrare nei nuovi minimi 2015 (regime nel quale per il mio codice Ateco non dovrei superare i 18.000 euro).
La ringrazio anticipatamente
Antonio
Dal 2015 non esiste più il regime degli ‘ex minimi’ quindi se si hanno i requisiti si può rientrare nel regime forfettario, altrimenti il regime sarà quello semplificato.
Cordiali saluti
Buongiorno, Dott. Micera,
essendo un libero professionista con più di 35 anni, con Regime contabile agevolato DL n. 98/2011 nel 2014, con ricavi tra i 25000 e i 30000, automaticamente entrerei nel regime ordinario semplificato con saldo iva trimestrale.
A partire da quando?
Il commercialista ha affermato che per il 2015 ancora sono nel regime contabile agevolato.
Tuttavia se sono passato nell’ordinario semplificato dal 1 gennaio 2015 ho già saltato un saldo iva trimestrale.
O il passaggio avverrà a partire dal 2016?
La confusione regna sovrana.
Se fosse stato nel regime forfettario quest’anno, non avrebbe dovuto versare l’Iva. Il versamento dell’iva periodica (trimestrale o mensile) costituisce un comportamento ‘concludente’ per il fisco di voler stare nel regime semplificato o ordinario. In ogni caso, se a fine anno dovesse avere i requisiti per optare per il regime forfettario, potrà farlo dal 2016. Cordiali saluti
UN CONTRIBUENTE MINIMO NEL 2009 è USCITO DAL SUDDETTO REGIME NEL 2013 PER DECORSO DEL TERMINE ED è RIMASTO FINO AD OGGI NEL REGIME DEGLI “EX-MINIMI”. A CAUSA DELLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA INTERVENUTE CON LA LEGGE DI STABILITà 2015 TALE CONTRIBUENTE PUò CONTINUARE A RIMANRE NEL C.D. “LIMBO DEGLI EX-MINIMI”? PER QUANTO TEMPO?
Il regime degli ex minimi è stato abrogato con l’introduzione del regime forfettario, quindi i contribuenti ex minimi transiteranno nel regime semplificato o potranno optare per il regime ordinario. Vi è stato un cambio di rotta da parte del Governo per quanto riguarda invece il regime dei minimi che continua ad esistere ancora per il 2015.
Cordiali saluti
Buongiorno, sono un ex minimo residuale. Per la dichiarazione unico 2015 (redditi 2014) rimane il vecchio regime ex minimi, vero? quindi non soggetto a IRAP?
Nel 2015 sto fatturando pochissimo, al momento meno di 2000 euro da gennaio a maggio per via della crisi: come mi regolo con il regime? posso considerarmi nei regime minimi 2015? e se verso fine anno il fatturato dovesse superare il 15.000 euro (la fascia artigiani edili/costruzioni) che faccio?
Passando alla contabilità semplificata dovrò pagare l’IRAP?
La dichiarazione IRAP è a parte o iniseme all’unico?
Mi potrebbe ricordare gli adempimenti per la contabilità semplificata?
Grazie 1000 e scusi per le tante domande…
Il regime degli ex minimi è stato abrogato e si è concluso a fine 2014. Le opzioni erano due e dipendevano dalla possibilità o meno di rientrare nei requisiti del regime forfettario. Nel caso non avesse avuto i requisiti il regime fiscale sarebbe stato quello semplificato. Come sempre consiglio di affidarsi ad un bravo consulente per fugare tutti i dubbi e farsi assistere nella propria attività.
Cordiali saluti
Nell’anno 2009 ho versato L’IVA con detrazione forfettaria del 70% dei ricavi (non ricordo l’Art. di legge che prevedeva tale calcolo forfettario). Es fatturato 13.000 euro, i.v.a. corrispondente 2.600 euro, detrazione forfettaria del 70% per l’opzione contabile in regime agevolato, pari a euro 1.820, i.v.a. versata euro 780. L’ufficio della Agenzia della Entrate, mi ha mandato la richiesta del versamento invece totale pari a euro 2.600. Sono io ad aver sbagliato la tenuta contabile? Posso avere delucidazioni in merito. Grazie
Per queste richieste specifiche consiglio sempre di rivolgersi al proprio commercialista di fiducia. Cordiali saluti