Regime forfettario del 2016 rivisto e corretto dalla legge di stabilità. Quali sono i cambiamenti apportati rispetto al testo precedente? Se sei curioso di conoscere la prima versione di questo regime fiscale puoi leggere questo mio articolo: Regime forfettario del 2015, scopri la verità altrimenti puoi continuare la lettura di questo post.
Regime forfettario
Chi può accedere al regime forfettario?
Puoi aderire al regime forfettario se sei persona fisica (sono escluse le persone giuridiche, le società) esercente attività di impresa, arte o professione se nell’anno precedente:
- hai conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti in base ai codici ATECO della propria attività economica;
- hai sostenuto spese per collaboratori, dipendenti, associati in partecipazione non superiori ai 5000 euro;
- hai sostenuto un costo non superiore ai 20.000 euro in beni strumentali al lordo degli ammortamenti.
Il limite dei ricavi per accedere al regime forfettario
Nel regime forfettario puoi rientrare anche se sei nel regime ordinario.Per questo motivo, ai fini del computo del limite di reddito per accedere al regime, è stabilito che non devi aggiungere l’eventuale reddito aggiuntivo derivante dall’adeguamento agli studi di settore. Nel caso tu svolga più attività, ai fini reddituali bisogna considerare l’attività che genera maggiori compensi o ricavi.
Chi NON può accedere al regime forfettario
Non puoi aderire al regime forfettario se:
- ti avvali di regimi speciali ai fini Iva;
- non risiedi nel nostro Stato o risiedi in uno Stato europeo o ancora uno Stato che garantisce un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia ma in questo caso almeno il 75% di reddito deve essere prodotto nel nostro Paese;
- se ti occupi di cessione di fabbricati o terreni in via esclusiva;
- se possiedi quote in società di persone o società di capitali in regime di trasparenza fiscale.
L’ammontare delle tasse da pagare
Il regime forfettario prevede che il reddito imponibile sia calcolato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività basato sempre sul codice ATECO della propria attività lavorativa.
Sull’imponibile così determinato graverà un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Per chi incomincia una nuova attività lavorativa, i primi cinque anni dall’apertura della partita Iva vedono una tassazione ridotta al 5%.
I coefficienti di reddito per le varie attività economiche
- Industrie alimentari e delle bevande (Codici ATECO 2007 10 – 11): limite reddituale euro 45.000, coefficiente 40%
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Codici ATECO 2007 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite reddituale
euro 50.000, coefficiente 40% - Commercio ambulante di alimentari e bevande (Codice 47.81): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
- Commercio ambulante di altri prodotti (Codici ATECO 2007 47.82- 47.89): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 54%
- Costruzioni e attività immobiliari (Codici 41 – 42 – 43 – 68): limite reddituale euro 25.000, coefficiente 86%
- Intermediari del commercio (Codice ATECO 2007 46.1): limite reddituale euro 25.000, coefficiente 62%
- Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (Codici 55 -56): limite reddituale euro 50.000, coefficiente 40%
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari (Codici ATECO 2007 64 – 65
– 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 78% - Altre attività economiche (Codici ATECO 2007 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 compreso – 35 – 36 – 37
– 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – da 90 al codice 99
compreso): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 67%
I vantaggi per chi inizia l’attività nel 2016
Come ho scritto prima, chi inizia con questo regime i primi cinque anni di attività pagherà le imposte al 5%.
Questo a condizione che:
- tu non abbia esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire la prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente a meno che non fosse il periodo di tirocinio obbligatorio per i professionisti;
- se viene proseguita attività svolta da un altro soggetto, i ricavi/compensi dell’anno precedente non devono superare i limiti reddituali previsti dal regime forfettario.
Tutti i contribuenti nel regime forfettario non devono presentare la dichiarazione Iva, Irap, sono esonerati da studi disettore ed altri adempimenti fiscali quali la tenuta obbligatoria delle scritture contabili. Nelle fatture non si applicano Iva e ritenuta d’acconto. Al cliente dovrai dare comunicazione dell’esonero dell’applicazione della ritenuta.
L’agevolazione sui contributi previdenziali
Il reddito determinato forfettariamente costituisce la base per il calcolo dei contributi previdenziali. Per questi ultimi si pagherà una contribuzione ridotta del 35%. Rispetto alla prima versione del regime forfettario quindi si pagheranno di nuovo i contributi minimi usufruendo solo di uno ‘sconto’.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al Telefisco 2016
Nel corso del evento Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che hanno applicato il regime di vantaggio per l’attività nata nel 2015 potranno usufruire di tale regime fino a scadenza naturale, cioè fino alla scadenza del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Altra apertura rilevante riguarda coloro che avevano optato per il regime ordinario di determinazione delle imposte. Sebbene la Legge 190 prevedesse che l’opzione del regime ordinario vincolasse il contribuente per un triennio, a seguito delle modifiche significative apportate al regime forfettario, sembra si possa configurare la deroga dell’art 1 del DPR 442/97.
I contribuenti in regime ordinario che hanno i requisiti previsti dal nuovo regime agevolato potrebbero quindi optare per lo stesso nel 2016 senza aspettare il compimento del triennio.
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Grazie come sempre per i tuoi aggiornamenti 🙂
Buongiorno e buon anno Dott.Micera. Avrei un quesito da porle; a fine del 2015 ho terminato il regime dei minimi (dl 98/2011 con 5 % di tassazione) per il compimento di 35 anni a novembre 2015 con inizio attività con piva dal 2008.Rispettando i requisiti di reddito che se non erro sono 30.000 € secondo io mio cod. Ateco potrò aderire al nuovo forfettario 2016 o devo per forza iniziare il regime ordinario? Grazie in anticipo delle sue utili risposte.
Deve verificare tutti i requisiti previsti dalla normativa oltre quello del limite reddituale dell’anno precedente. Per questo consiglio di confrontarsi con il proprio consulente.
Cordiali saluti
Salve,
ho compiuto 35 anni di età e ho utlizzato per cinque anni dall’apertura della Partita Iva il regime dei minimi a vantaggio dell’imprenditoria giovanile.
Volevo sapere se posso transitare nel regime forfettario 2016 (senza applicazione IVA, senza studi di settore, volume ricavi sino a Euro 30.000,00, aliquota Irpef del 15%(per il regime dei minimi era il 5%).
Grazie mille.
Anna
Bisogna sempre verificare cosa prevede la normativa. La legge ha previsto dei requisiti, se si hanno, si può optare per il regime forfettario.
Cordiali saluti
Buonasera,
un professionista che ha aperto partita Iva nell’aprile 2013, fermo restando l’obbligo dei tre anni per il regime ordinario, può optare nel gennaio 2016 del regime forfettario?
Grazie della collaborazione
Resto in attesa di una vostra gentile risposta
Confrontandosi con il suo consulente potrà verificare passo passo se ha i requisiti previsti dalla normativa sul forfettario così come modificata dalla recente Legge di Stabilità e capire se vi può rientrare.
Cordiali saluti
Buongiorno
ho bisogno del suo parere – fino al 2014 in regime supersemplificato, nel 2015 pur avendo i requisiti per operare in reg. forfettario ho operato in ordinario (per la verita’ per errore), le chiedo se alla luce delle modifiche al regime forfettario, avendo nel 2015 avuto ricavi per 12000 posso rientrare nel regime forfettario senza rispettare l’obbligo di permanenza nel regime ordinario. Attivita’ professionale.
molte grazie
saluti
Ricordo a lei come ho scritto ad altre persone che dobbiamo rifarci sempre a ciò che prevede la normativa. Opinioni personali non contano nulla di fronte alla legge. Se come ha scritto, nonostante avesse i requisiti per accedere al regime forfettario ha optato per il regime ordinario applicando l’Iva in fattura, vi dovrà permanere per un triennio.
Cordiali saluti
salve, non mi chiaro un passaggio: se un soggetto in attività da diversi anni non ha aderito al forfettario nel 2015 pur avendone i requisiti non reputandolo conveniente e quindi sembrerebbe realizzarsi la condizione dell’opzione all’ordinario, volendo passare al regime nel 2016 in quanto piu’ conveniente , anche avendone tutti i requisiti, potrebbe farlo o no a causa del regime dell’anno precedente?
Se si avevano i requisiti per il regime forfettario ma si è optato comunque per il regime ordinario, bisogna permanere in tale regime per un triennio. Trascorsi i tre anni e se ne avrà ancora i requisiti, potrà optare per il regime forfettario.
Cordiali saluti
Nel regime forfettario per avere la riduzione del 35% dei contributi, bisogna fare una domanda oppure avviene in automatico
Chiarimenti da parte dell’Inps sarebbero auspicabili.
Gentile Dr. Fabio, buongiorno.
La mia è una domanda un po’ articolata (e forse formulata male…): vorrei chiederLe se è possibile aprire in forfetario P. IVA direttamente con codice 62.0 anzichè aprirla con i sottocodici 62.01, .02 e .09, visto che il mio campo di consulenze coprirebbe praticamente tutto il 62.0; escluso (per ora ma non è detto…) lo .03. Oppure devo per forza specificare i tre sottocodici separati?
E posso aprire la posizione INPS come Commercio anzichè in Gestione Separata?
Perchè in Agenzia Entrate mi hanno detto che secondo loro la creazione di siti web – parte del mio lavoro – ricade nel commercio (non nell’artigianato) dal momento che si “vende” un prodotto, ancorchè dell’ingegno. Ma in rete ho trovato discordanza anche tra i commercialisti se come creazione di siti web si ricada sotto ATECO 74.x.y.z (obbligo commercio) o 62.x.y.z (presupponendo Gestione Separata).
C’è però chi ha aperto Partita a codice 62.01 e 62.02 e INPS Commercio, ma in regime ordinario, perchè effettivamente l’argomento “siti” è compreso anche nel 62.01 come “progettazione di pagine web”, quindi nel campo del libero professionista… “fondendo” in un certo senso le due teorie.
E’ possibile aprire un 62.0 e Commercio anche in forfetario(suppongo si segua la prassi dell’ordinario: REA, etc…) rimanendo liberi professionisti o si diventa automaticamente impresa individuale?
Ora per il forfetario è stato reintrodotto il “fisso” ma si può ridurre l’importo del 35% (a prezzo di mensilità non contate nell’anno). E’ solo per Commercianti e Artigiani, giusto? La Gestione Separata procede come nel 2015?
Non ho però capito se i “fissi” per il nuovo forfetario sono in rapporto al fatturato o al minimale (come è nel regime ordinario)? Cioè: la quota INPS Commercianti nel forfetario 2016 ammonterà ai soliti 3543 euro di “fisso” ridotti del 35% (e sempre in 4 rate) o ad una precentuale sul fatturato quale che sia (e poi ridotta al max del 35%)?
La ringrazio anticipatamente se potrà chiarire i miei dubbi, e la ringrazio molto anche (seguo il suoi blog da tempo, da quando ho intenzione di aprire P. IVA e ora mi sono deciso) per come mette la sua competenza e i suoi consigli a disposizione di tutti coloro che si affacciano a questo intricato mondo delle Partite IVA.
Cordiali saluti e buon anno
Roberto
Gentile Roberto, ricordo che possiamo solo seguire quanto stabilito dalla legge. Vi sono normative riguardo la scelta del codice attività, codice che deve identificare correttamente il lavoro che si andrà a svolgere. Non sarebbe possibile identificare la propria attività con un codice Ateco generico. Per ogni attività esiste inoltre un inquadramento specifico per la gestione Inps e l’iscrizione o meno alla Camera di Commercio.
Come ho scritto altre volte, consiglio di rivolgersi ad un professionista per avere consulenza adeguata. Come ha visto anche seguendo uno o più blog sull’argomento, il rischio di sbagliare è alto. Inoltre penso sia inutile sottrarre tempo al proprio lavoro per seguire le beghe fiscali quando ci si potrebbe rivolgere a terzi che lo fanno di mestiere.
Se volesse usufruire della mia consulenza professionale, nel sito c’è il recapito mail.
Cordiali saluti
Svolgo attività professionale e nel 2015 non ho scelto il regime forfettario, pur avendone la possibilità, ed ho continuato con l’ordinario, in quanto il limite di reddito di 15.000 euro mi pareva troppo basso. Dato che dal 2016 il limite è stato portato a 30.000 euro posso ora scegliere il regime forfettario?
grazie
Se la scelta, come sembra, è avvenuta per opzione da parte del contribuente, deve permanere nel regime ordinario per un triennio prima di poter usufruire del regime forfettario.
Cordiali saluti
Buongiorno Dott. riprendo quesiti precedenti: chi ha optato nel 2015 per il regime ordinario pur avendo i requisiti per rimanere nel regime naturale forfettario, sembra se non ho capito male, da telefisco che, i suddetti soggetti possono rientrare nel regime forfettario dal 2016 (avendo naturalmente rispettato i limiti nel 2015 )— ma…. sembra che debbano procedere au una rettifica dell’iva ? Grazie per i chiarimenti– D’anna
La bella fregatura di queste variazioni sono che chi ha aperto come artigiano nel 2015 nel regime forfettario, si ritrova a pagare l’inps del 2015 nel 2016 e quello del 2016 nel 2016. Troppo, probabilmente mi costringe a chiudere tutto.
🙁
Ho letto sopra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016.
A proposito di chi nel 2015 ha iniziato una nuova attività in regime di vantaggio avevo capito che a Telefisco AdE ha dato la possibilità di transitare nel nuovo regime forfetario 2016 fino alla scadenza del precedente regime (2019) e sempre con 5% di tassazione e determinazione del reddito forfettario.
Non è così?
Se posso ancora: ma la riduzione del 35% dei contributi a chi spetta? Anche ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS?
Grazie e cordiali saluti
Chi era nel regime dei minimi nel 2015 può scegliere di transitare nel nuovo regime forfettario o proseguire nel regime dei minimi, in tutti e due i casi ovviamente avendone i requisiti previsti dalla normativa. L’agevolazione Inps è per gli imprenditori iscritti alla Camera di Commercio. Cordiali saluti
Buongiorno,
io sono un subagente assicurativo e possiedo i requisiti per poter usufruire del regime forfettario da 2016.
Nell’emissione della mia prima fattura del 2016 (relativa alle provvigioni di gennaio 2015) ho inserito la corretta dicitura in fattura per indicare la mia adesione al regime forfettario ed ho apposto il bollo.
Però Ho anche inserito, erroneamente, la ritenuta d’acconto.
Questo mi impedisce di continuare con il regime forfettario?
Oppure ho solo anticipato parte delle mie tasse?
Contatti il suo consulente, saprà sicuramente dirle la prassi corretta da seguire. Cordiali saluti
salve mio figlio da marzo di questo anno e’ nel regime forfettarioed e’ gia’ al limite di fatturazione dei 50.000 (41,000 perche ha cominciato a marzo) E’ POSSIBILE SFORARE IL LIMITE DEI 41.000 E SE SI FINO A QUANTO? GRAZIE SE PUO’ RISPONDERMI GENTILMENTE ANCHE ALLA MIA MAIL PAODOM49@GMAIL.COM
Salve, se suo figlio supererà il limite previsto dal regime forfetario per il suo codice attività l’anno successivo non potrà usufruire del regime agevolato.
Cordiali saluti
Dal 1/9/2015 aperta p. IVA professionista in regime di vantaggio.
Da gennaio 2016 ho continuato a indicare sulle fatture la dicitura prevista per il regime di vantaggio. Per transitare a Forfetario quale procedura andava seguita? Solo la modifica dei riferimenti sulle fatture? Ho lasciato la vecchia dicitura dei minimi, posso ancora in tempo ad optare per il nuovo forfetario (sempre 5%)? Se sì cosa fare? Basta correggere le fatture emesse (sostituendo l’originale ai clienti)? Altro?
Grazie e cordiali saluti
Buongiorno Fabio
Ho aperto una partita iva come artigiano a ottobre 2011, nel regime dei minimi. Nel 2013 ho fatto un cambio di codifica ateco, iscrivendomi come artista (90.03.09), qualifica che meglio rappresenta il mio lavoro.
A breve scadranno i 5 anni dei minimi. Leggo che non si può accedere al regime forfettario 2016 se si è in un regime speciale ai fini dell’iva. Domanda: i minimi sono un regime speciale iva? Se la risposta è sì: A quale regime devo accedere?
Grazie e complimenti per il suo lavoro
Andrea F.
Salve Andrea, regimi speciali Iva sono quelli per l’agricoltura o l’editoria che godono di particolari esenzioni. Chi è nel regime dei minimi può optare naturalmente per il regime forfettario se ha i requisiti previsti.
Cordiali saluti
Buongiorno, se uno è inquadrato nel regine forfettario, potrebbe avviare una collaborazione occasionale, oppure collaborare con un’altro professionista sempre nel regine forfettario? Grazie