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Regime forfettario del 2016 rivisto e corretto dalla legge di stabilità. Quali sono i cambiamenti apportati rispetto al testo precedente? Se sei curioso di conoscere la prima versione di questo regime fiscale puoi leggere questo mio articolo: Regime forfettario del 2015, scopri la verità altrimenti puoi continuare la lettura di questo post.

Regime forfettario

Chi può accedere al regime forfettario?

Puoi aderire al regime forfettario se sei persona fisica (sono escluse le persone giuridiche, le società) esercente attività di impresa, arte o professione se nell’anno precedente:

  • hai conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti in base ai codici ATECO della propria attività economica;
  • hai sostenuto spese per collaboratori, dipendenti, associati in partecipazione non superiori ai 5000 euro;
  • hai sostenuto un costo non superiore ai 20.000 euro in beni strumentali al lordo degli ammortamenti.

Il limite dei ricavi per accedere al regime forfettario

Nel regime forfettario puoi rientrare anche se sei nel regime ordinario.Per questo motivo, ai fini del computo del limite di reddito per accedere al regime, è stabilito che non devi aggiungere l’eventuale reddito aggiuntivo derivante dall’adeguamento agli studi di settore. Nel caso tu svolga più attività, ai fini reddituali bisogna considerare l’attività che genera maggiori compensi o ricavi.

Chi NON può accedere al regime forfettario

Non puoi aderire al regime forfettario se:

  • ti avvali di regimi speciali ai fini Iva;
  • non risiedi nel nostro Stato o risiedi in uno Stato europeo o ancora uno Stato che garantisce un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia ma in questo caso almeno il 75% di reddito deve essere prodotto nel nostro Paese;
  • se ti occupi di cessione di fabbricati o terreni in via esclusiva;
  • se possiedi quote in società di persone o società di capitali in regime di trasparenza fiscale.

L’ammontare delle tasse da pagare

Il regime forfettario prevede che il reddito imponibile sia calcolato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività basato sempre sul codice ATECO della propria attività lavorativa.
Sull’imponibile così determinato graverà un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Per chi incomincia una nuova attività lavorativa, i primi cinque anni dall’apertura della partita Iva vedono una tassazione ridotta al 5%.

I coefficienti di reddito per le varie attività economiche

  1. Industrie alimentari e delle bevande (Codici ATECO 2007 10 – 11): limite reddituale euro 45.000, coefficiente 40%
  2. Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Codici ATECO 2007 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite reddituale
    euro 50.000, coefficiente 40%
  3. Commercio ambulante di alimentari e bevande (Codice 47.81): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
  4. Commercio ambulante di altri prodotti (Codici ATECO 2007 47.82- 47.89): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 54%
  5. Costruzioni e attività immobiliari (Codici  41 – 42 – 43 – 68): limite reddituale euro 25.000, coefficiente 86%
  6. Intermediari del commercio (Codice ATECO 2007 46.1): limite reddituale euro 25.000, coefficiente 62%
  7. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (Codici 55 -56): limite reddituale euro 50.000, coefficiente 40%
  8. Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari (Codici ATECO 2007 64 – 65
    – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 78%
  9. Altre attività economiche (Codici ATECO 2007 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 compreso – 35 – 36 – 37
    – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – da 90 al codice 99
    compreso): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 67%

I vantaggi per chi inizia l’attività nel 2016

Come ho scritto prima, chi inizia con questo regime i primi cinque anni di attività pagherà le imposte al 5%.
Questo a condizione che:

  • tu non abbia esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
  • l’attività non deve costituire la prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente a meno che non fosse il periodo di tirocinio obbligatorio per i professionisti;
  • se viene proseguita attività svolta da un altro soggetto, i ricavi/compensi dell’anno precedente non devono superare i limiti reddituali previsti dal regime forfettario.

Tutti i contribuenti nel regime forfettario non devono presentare la dichiarazione Iva, Irap, sono esonerati da studi disettore ed altri adempimenti fiscali quali la tenuta obbligatoria delle scritture contabili. Nelle fatture non si applicano Iva e ritenuta d’acconto. Al cliente dovrai dare comunicazione dell’esonero dell’applicazione della ritenuta.

L’agevolazione sui contributi previdenziali

Il reddito determinato forfettariamente costituisce la base per il calcolo dei contributi previdenziali. Per questi ultimi si pagherà una contribuzione ridotta del 35%. Rispetto alla prima versione del regime forfettario quindi si pagheranno di nuovo i contributi minimi usufruendo solo di uno ‘sconto’.

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al Telefisco 2016

Nel corso del evento Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che hanno applicato il regime di vantaggio per l’attività nata nel 2015 potranno usufruire di tale regime fino a scadenza naturale, cioè fino alla scadenza del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Altra apertura rilevante riguarda coloro che avevano optato per il regime ordinario di determinazione delle imposte. Sebbene la Legge 190 prevedesse che l’opzione del regime ordinario vincolasse il contribuente per un triennio, a seguito delle modifiche significative apportate al regime forfettario, sembra si possa configurare la deroga dell’art 1 del DPR 442/97.

I contribuenti in regime ordinario che hanno i requisiti previsti dal nuovo regime agevolato potrebbero quindi optare per lo stesso nel 2016 senza aspettare il compimento del triennio.

 

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