Sul sito del Dipertimento delle Finanze del Ministero dell’Economia è disponibile il Decreto di approvazione del nuovo regime dell’Iva per cassa. L’articolo 8 di tale decreto stabilisce che il regime si applica per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2012. Si anticipa così l’introduzione del nuovo regime di un mese rispetto a quanto previsto in un primo momento.
[warning_box]Chi può applicare il regime Iva per cassa?
- Tale regime dell’Iva per cassa si può applicare solo alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi Iva, quindi non si applica per le operazioni con soggetti privati.
- L’opzione può essere esercitata dai soggetti che hanno un volume d’affari inferiore ai due milioni di euro.
- Chi acquista beni o servizi da un soggetto che ha optato per l’Iva per cassa può detrarre l’Iva già al ricevimento della fattura senza dover pagare prima i corrispettivi. Questa previsione non si applica però se il soggetto che acquista ha a sua volta optato per il regime dell’Iva per cassa. In questo caso può detrarre l’Iva solo se prima ha versato i corrispettivi per i beni e servizi acquistati.
- Il tempo massimo per il differimento del versamento dell’Iva è di un anno, scaduto questo termine l’imposta va comunque pagata. Il termine non si applica se il soggetto è sottoposto a procedure concorsuali. [/warning_box]
L’anticipazione dell’opzione del regime di iva per cassa al primo dicembre non costituisce un problema per chi calcola la liquidazione dell’imposta mensilmente. La stessa cosa non si può dire per i contribuenti ‘trimestrali’ che dovrebbero separare le fatture dei mesi di ottobre e novembre da quelle di dicembre che rientrano nel regime di Iva per cassa. Può essere consigliabile a questo punto posticipare l’opzione al mese successivo per evitare problemi ed incertezze nel calcolo.
Per quanto riguarda i professionisti l’emissione di fatture a dicembre può essere ininfluente ai fini Iva, Irpef e Irap perché vale il principio di cassa, i clienti però potrebbero subito detrarre l’Iva anche senza aver pagato i corrispettivi ai professionisti. La differenza sostanziale tra i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps e gli iscritti alla Cassa Professionale riguarda i contributi da versare. I contributi Inps seguono il principio di cassa e vanno versati solo se il professionista ha incassato il corrispettivo per il servizio prestato, nel caso degli iscritti alle Casse Professionali il contributo soggettivo segue il principio di cassa mentre per versamento dell contributo integrativo si deve tener conto anche delle fatture emesse ma non incassate. Bisogna quindi valutare se applicare il regime già da dicembre.
Le modalità per esercitare l’opzione dell’Iva per cassa saranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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